Cil, Scia e Permesso di costruire: per ogni tipo di intervento, un nome

Ecco quali sono i documenti da richiedere per effettuare interventi sugli immobili e che cosa cambierà dal 1° gennaio 2017 quando entrerà in vigore la riforma Madia.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 26/08/2016Aggiornato il 26/08/2016
progettare casa e lavori ristrutturazione

nomePermesso di costruire, Dia, Cil, Cila o Scia sono questi i documenti da richiedere per poter effettuare un intervento edilizio e ad ognuno di essi corrisponde un determinato lavoro. Dal 1° gennaio 2017 l’attuale disciplina sui permessi edilizi potrebbe cambiare radicalmente con l’approvazione della riforma Madia. Vediamo l’attuale disciplina e a grandi linee le novità che entreranno in vigore l’anno prossimo.

Gli interventi edilizi

Il riferimento normativo quando si parla di titoli abilitativi per realizzare interventi edilizi è il Testo Unico dell’edilizia, il Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi edilizi la cui realizzazione è subordinata al rilascio di un titolo abilitativo sono:

  • interventi di manutenzione ordinaria: riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Ne sono esempi il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
  • interventi di manutenzione straordinaria: sono tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Ne sono esempi l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata e la costruzione di scale interne. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
  • interventi di restauro e risanamento conservativo: sono quegli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Esempi sono quei lavori mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  • interventi di ristrutturazione edilizia: sono i quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi ne sono la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Attività edilizia libera

Entrando nei dettagli dei permessi richiesti per i vari interventi, occorre in primo luogo precisare che esistono dei lavori cosiddetti di edilizia libera, ossia che non richiedono alcuna autorizzazione o comunicazione. Ai sensi dell’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia sono considerati lavori di edilizia libera:

  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • interventi rivolti all’eliminazione di barriere architettoniche purché non comportino l’edificazione di strutture che alterino la sagoma dell’edificio quali rampe o ascensori esterni;
  • opere temporanee per attività di esplorazione del sottosuolo.

Occorre precisare però che per alcuni lavori di manutenzione ordinaria i Comuni possono richiedere l’invio di una comunicazione. In questo caso il consiglio è verificare cosa ha deciso in merito il proprio Comune, onde evitare di incorrere in eventuali sanzioni.

 Permessi per interventi edilizi: la disciplina attuale

Oggi per i lavori di manutenzione straordinaria è richiesta la CIL, la comunicazione di inizio lavori semplice. In particolare i lavori che richiedono la CIL sono:

  • manutenzione straordinaria senza interventi strutturali
  • lavori di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari
  • opere temporanee per un massimo di 90 giorni
  • opere di pavimentazioni esterne
  • vasche di raccolta delle acque
  • pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici.

LA CILA e la SCIA

La CIL Asseverata (CILA) è invece richiesta per la ristrutturazione di un appartamento che spesso ricade in manutenzione straordinaria. La differenza principale tra CIL e CILA, è che la seconda necessita dell’asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, geometra o ingegnere) mentre la CIL può essere presentata direttamente dal proprietario. 

Nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia tra quelli per i quali è sufficiente una CILA, bisogna invece presentare una SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La SCIA in particolare ha sostituito la Dia, la Denuncia di inizio attività, anche se si rimette alle singole Regioni e ai Comuni la scelta se continuare o meno a richiedere il rilascio della DIA per esempio per interventi di cambio della destinazione d’uso.

Infine il Permesso di Costruire che va richiesto per interventi edilizi “pesanti”, come nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazione urbanistica. La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia, insieme ad alcuni documenti come l’attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e una dichiarazione del progettista in cui dichiari la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle normative di settore riguardanti l’edilizia antisismica, la sicurezza, la normativa antincendio, le norme igienico-sanitarie e le prestazioni energetiche. 

I permessi edilizi: le novità della riforma Madia

Con la riforma Madia entreranno in vigore alcune importanti novità dal prossimo anno. In primo luogo si prevede l’ampliamento dei casi di attività edilizia libera non soggetta ad alcun titolo abilitativo e dall’altra la scomparsa della CIL mentre rimarrà la CILA. Ma c’è un’altra importante novità che introdurrà la riforma e si tratta della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). Tale documento ha il compito di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA presenterà allo sportello unico per l’edilizia la Segnalazione Certificata di Agibilità, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni che possono incidere sull’agibilità. Pena la sanzione da 77 a 464 euro.

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