Una camera può essere collegata direttamente al soggiorno con una porta scorrevole? Oppure la normativa prevede obbligo di disimpegno? E se per esempio la stanza avrà un utilizzo “misto”, cioè di giorno adibita a studio e di notte a camera (per esempio con letto “nascosto” ribaltabile)? L’obbligo della “zona filtro” è previsto fra bagno e cucina – risponde l’architetto Ornella Musilli: “i servizi igienici devono essere disimpegnati dal locale cucina mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio) delimitato da serramenti”. In genere non è prescritto che la camera debba essere separata dal soggiorno tramite disimpegno, la scelta dipende dalle preferenze del proprietario e/o dalla conformazione della casa.
L’alloggio minimo “normato” è il monolocale, che è caratterizzato dalla commistione delle funzioni, quindi un ambiente può essere pluriuso nel rispetto delle prescrizioni dimensionali ed igieniche.
Requisiti superficie minima ambienti abitativi
I parametri di valutazione variano a seconda della destinazione d’uso e una prima distinzione avviene fra abitativa e accessoria: il locale abitativo è quello in cui si svolge la vita o l’attività domestica delle persone (soggiorno, camera, cucina, studio …); in quello accessorio la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni (corridoio, bagno, ripostiglio, lavanderia). In fase di richiesta di autorizzazione e successiva abitabilità è quindi necessario specificare in modo chiaro quale sia il suo utilizzo, in questo caso camera/studio.
Si riportano di seguito i requisiti di superficie utile minima per gli ambienti abitativi:
- camera da letto singola = 9,00 mq
- camera da letto doppia (+ eventuale cabina armadio) = 14,00 mq
- soggiorno con spazio cottura = 14,00 mq
- cucina = 5,00 mq
- locale studio = 7,00 mq;
Nel caso specifico la dimensione minima da rispettare deve essere quella della attività prevalente di camera (14,00 mq se doppia e 9,00 mq se singola), quella della zona studio è da considerarsi inclusa e non aggiuntiva. La porta scorrevole rappresenta poi un’ottima alternativa alla tipologia di apertura a battente, non solo come soluzione salvaspazio, ed è particolarmente risolutiva per luci ampie. In molti Comuni poi vi sono regole differenti a seconda delle diverse situazioni (contesto geografico, collocazione o meno nel centro storico, edificio di interesse storico architettonico… )
Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 e Regolamento edilizio e di igiene del Comune di appartenenza.