Elettrodomestici: quale detrazione fiscale per l’acquisto

Fino al 31 dicembre 2015, con probabile proroga anche nel 2016, chi ristruttura la casa potrà usufruire anche di un'agevolazione fiscale del 50%, detta bonus mobili, per l’acquisto degli elettrodomestici. Ecco che cosa bisogna sapere.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 20/09/2015Aggiornato il 22/09/2015
Elettrodomestici: quale detrazione fiscale per l’acquisto
WMV 960 WPS di Miele
Il bonus mobili, collegato agli incentivi per le ristrutturazioni, consiste in una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto dell’arredamento e dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’abitazione che è stata rinnovata. Si tratta, quindi, di uno sconto fiscale Irpef del 50% che, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori edilizi, è applicabile a una spesa massima di 10.000 euro ed è recuperabile anch’esso in 10 rate annuali di pari importo
Tra gli elettrodomestici sono detraibili: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, piastre riscaldanti elettriche, stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, apparecchi per il condizionamento e ventilatori elettrici. Tra i mobili: cucine, armadi, librerie, scrivanie, letti, materassi, tavoli , sedie, divani, poltrone, lampade, credenze, madie e cassettiere. 
Sono scontati anche gli elettrodomestici privi di etichetta energetica se non è obbligatoria per quella tipologia. Si possono scontare dalle tasse anche il trasporto e il montaggio.
Per sapere per quali lavori in casa si può godere del bonus mobili, clicca qui.
Come pagare

Come per le ristrutturazioni, i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale “parlante”, in cui vengono riportati: ● causale del versamento; ● codice fiscale del soggetto che paga; ● codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Dal 1° gennaio 2015, quando si effettua il bonifico, banche e poste trattengono una quota pari all’8% (la ritenuta prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 era al 4%), come acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che ha realizzato i lavori. Solo per il bonus mobili, invece, si può pagare anche con carta di credito o di addebito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Condizioni per usufruirne

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella Dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico persone fisiche).
● È necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione (che gode del relativo bonus) preceda quella in cui si acquistano i beni, anche se non sono state ancora pagate le spese. Non è fondamentale, quindi, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
● Come dimostrare la data di avvio dei lavori? Si possono utilizzare eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano invece di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
● I costi per gli interventi di ristrutturazione devono essere stati sostenuti a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

DOCUMENTI DA CONSERVARE La ricevuta del bonifico e quella di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito), la documentazione di addebito sul conto corrente, nonché le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi.

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: / 5, basato su voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!