Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it
Quesito di Francesca: posso usufruire del bonus mobili avendo acquistato un appartamento di nuova costruzione nel settembre del 2012, usufruendo della detrazione del 50% per l’acquisto di box pertinenziale? Oppure, se prima dell’acquisto dei mobili, installo un condizionatore con pompa di calore, oppure se eseguo dei lavori di spostamento delle tubazione di acqua, gas e canna fumaria per l’installazione della cucina. Oppure quali interventi, anche piccoli, potrei eseguire per poter usufruire del bonus?
Risposta: Per usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, con un tetto di 10.000 euro è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia. L’Agenzie delle Entrate, con circolare 29/E del 18/9/2013 ha definito con precisione il tipo di interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione ed ha specificato che con il termine ristrutturazione edilizia si intendono anche la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo dell’unità immobiliare. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le manutenzioni straordinarie ricordiamo la realizzazione di servizi igienici, il rifacimento di scale, la sostituzione di infissi, realizzazione di muri e cancellate, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia di unità immobiliare.
Quesito di Giulia: per un inquilino con contratto firmato ma non ancora registrato (mi sembra che ci siano 30 gg di tempo per la registrazione),l’installazione di un rilevatore di gas del valore di 150 euro può essere considerato manutenzione straordinaria e dar diritto al bonus mobili 2013?
Risposta: Per usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto mobili e grandi elettrodomestici nuovi, è necessario effettuare opere di ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 29/E del 18/9/2013 ha definito gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione e ha specificato che con il termine ristrutturazione edilizia si intendono anche la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo dell’unità immobiliare. Si ritiene che l’installazione di un rilevatore di gas non possa in alcun modo costituire presupposto per ottenere la suddetta agevolazione.
Quesito di Mirella P: sto cambiando gli infissi nell’appartamento di mia proprietà; il serramentista mi ha chiesto se voglio usufruire della detrazione al 50% o di quella sul risparmio energetico del 65%. Non ho aperto nessuna pratica edilizia, che cosa mi conviene fare?
Risposta: la detrazione per gli interventi di recupero edilizio(50%) non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per il risparmio energetico (65%). Quindi se vengono effettuati interventi che rientrano in entrambe le fattispecie, è facoltà del contribuente optare per una delle due agevolazioni. Si ricorda che la semplice sostituzione degli infissi non dà diritto all’agevolazione del 65% qualora quelli preesistenti fossero già conformi agli indici richiesti: in sostanza il tecnico che redige l’asseverazione (necessaria per usufruire dell’agevolazione 65%) deve attestare l’effettivo miglioramento delle caratteristiche termiche dell’immobile. Quindi, potendo scegliere, in questo caso singolo caso specifico indubbiamente l’agevolazione 65% è più vantaggiosa tenuto conto che entrambe le agevolazioni sono poi detraibili in 10 quote annuali.
Quesito di Maria S.: sto ristrutturando casa e quindi ho dovuto cambiare sia gli infissi esterni che interni. Ogni pagamento che effettuo lo faccio tramite bonifico postale per usufruire delle detrazioni fiscali. Vorrei sapere sugli infissi quale percentuale di Iva è da calcolare?
Risposta: la sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili ai sensi dell’art. 31, Legge 457/1978, comma 1, lettera b), per i quali, se effettuati su immobili ad uso abitativo, si applica l’aliquota Iva del 10%. Tuttavia, poiché gli infissi rientrano tra i cosiddetti beni di valore significativo individuati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota Iva al 10% si applica nel limite della differenza tra il valore totale della prestazione e il valore degli stessi aumentato della parte del valore dei beni corrispondenti a tale differenza. Esempio: valore prestazione 10.000 euro, di cui valore beni significativi 6.000 Euro, l’Iva al 10% si applicherà su 10.000 – 6.000 + 4.000 = 8.000
Si ricorda tuttavia che per tutti gli interventi di recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ) è sempre prevista l’applicazione dell’Iva del 10% ivi compresi i beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (come porte infissi, caldaie eccetera).
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