Bonus risparmio energetico: sì alla detrazione al genero, che vive a casa della suocera

Chi sono i soggetti che possono usufruire del bonus per il risparmio energetico? Il caso del genero che vive a casa della suocera in una sentenza della corte di Cassazione.

Avvocato Matteo Rezzonico
A cura di Avvocato Matteo Rezzonico
Pubblicato il 07/04/2022Aggiornato il 07/04/2022
lavori coibentazione risparmio energetico

Il bonus per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione fiscale, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, concessa per lavori che migliorano il livello di efficienza energetica dell’abitazione o edificio esistente. Detto anche ecobonus, per la maggior parte degli interventi è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. È riconosciuto per:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • acquisto di generatori d’aria calda a condensazione
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

Condizione indispensabile per fruire del bonus è che gli interventi siano eseguiti su unità esistenti. Non vale quindi per le nuove costruzioni.

A chi spetta il bonus per la riqualificazione energetica?

Possono usufruirene tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato. Inoltre possono beneficiarne, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Un genero che abita nella casa oggetto di intervento può godere del bonus risparmio energetico? Una sentenza della Cassazione

Il genero che abita nell’appartamento intestato alla suocera può usufruire degli incentivi fiscali per lavori di risparmio energetico? Sì e senza che sia tenuto a dimostrare in forma scritta che risiede nell’immobile oggetto dell’intervento: così la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022 ha respinto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate e riconosciuto al richiedente la detrazione al 65 per cento. E per i giudici non serve registrare un contratto di locazione o di comodato, è sufficiente la parola.

Nulla da fare, quindi, per l’Agenzia delle Entrate, che aveva respinto la domanda dopo che, a seguito di alcuni controlli, aveva accertato come l’immobile fosse intestato alla suocera del richiedente. Per l’Agenzia, in assenza di un contratto di locazione regolarmente registrato o quantomeno di un contratto di comodato, anch’esso in forma scritta, non era quindi possibile avviare la procedura.

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accoglie il ricorso. Lo stesso verdetto è espresso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, cosicché all’Agenzia non rimane che rivolgersi alla Cassazione.

I giudici supremi, richiamando una circolare delle Entrate, spiegano che “la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario che abbia sostenuto le spese e al quale siano intestate le fatture”, osservando come nella cerchia dei familiari rientrino “gli affini entro il secondo grado” e quindi, in riferimento al caso in questione, anche il genero contribuente.

Non essendo richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare.

 

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