Un trasloco, quando si cambia casa nella stessa città o in una diversa, può richiedere un certo impegno fisico e di tempo, per la necessità di impacchettare tutto e rimetterlo poi a posto nella nuova abitazione. Le società che eseguono il trasloco possono però eseguire anche questa fase del lavoro, facendone richiesta già in fase di preventivo in modo da avere subito un’idea della differenza.
In vista del trasloco, inoltre, può essere necessario dover mettere in conto anche i costi per l’affitto di un box, dove per esempio sistemare tutto in attesa che la nuova casa sia pronta o dove “parcheggiare” per un certo periodo una parte di mobili o altro che non dovrà essere spostato nella nuova abitazione.
Rispondiamo alla seguente domanda di un lettore che ci chiede se le spese del trasloco siano detraibili in parte nella dichiarazione dei redditi: Fra qualche settimana termineranno i lavori di ristrutturazione del mio appartamento e dovremo fissare il trasloco. In realtà per poter fare i lavori, lo avevo precedentemente fatto svuotare, depositando i mobili in un magazzino, di cui sto pagando il canone di affitto. La medesima ditta specializzata si dovrà ora occupare di rimettere i mobili nella casa ristrutturata. Si tratta di una spesa non irrisoria e volevo sapere se posso detrarre qualcosa delle spese di trasloco.
L’Agenzia delle Entrate nella guida on line aggiornata sulla detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia – il bonus al 50% – non include tra le spese detraibili quelle di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Ai fini della detrazione del 50% per le ristrutturazioni è possibile includere invece le seguenti spese:
- spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- spese per prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
- spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- spese per l’acquisto dei materiali
- compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e dichiarazioni di inizio lavori
- oneri di urbanizzazione
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio non solo non rientrano tra quelle oggetto della detrazione al 50% ma non scontano neanche l’imposta sul valore aggiunto in via agevolata: ciò significa che sono soggette all’aliquota ordinaria, attualmente fissata al 22 per cento.