Detrazioni fiscali per climatizzatori: bonus ristrutturazione o ecobonus? È assodato che, per rientrare nell’ecobonus, deve trattarsi di impianti a pompa di calore. Ma ci possono essere singoli casi specifici che generano un’infinità di dubbi. Vediamo cosa ci ha scritto un nostro lettore in merito.
Domanda di Damiano C.: Sto ristrutturando la mia nuova casa e ho scelto climatizzatori superefficienti con pompa di calore per poter godere delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Qualcuno mi dice però che i climatizzatori godono solo del bonus del 50% se non sostituiscono anche il riscaldamento domestico. La casa in questione si trova in un condominio con riscaldamento centralizzato. Se imposto le termovalvole sullo zero e uso solo la pompa di calore per riscaldare non posso usufruire dell’ecobonus?
Abbiamo girato la domanda all’http://www.acs.enea.it che ci ha risposto come segue.
La legge 296/2006 e successive modificazioni prevedono tra gli interventi ammissibili alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica la “sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia”.
Ciò che è ammesso alle detrazioni è quindi un intervento di sostituzione di un impianto destinato alla climatizzazione invernale con uno dotato di pompe di calore ad alta efficienza. Le pompe di calore devono avere precise caratteristiche: in altre parole, il coefficiente di performance (COP) deve essere maggiore o uguale a precisi valori che dipendono dalla tecnologia.
Se poi la pompa di calore è di tipo reversibile, cioè fa pure condizionamento estivo, l’intervento continua ad essere ammissibile a condizione che il rapporto di efficienza energetica (EER) sia maggiore o uguale a determinati valori tabellari in funzione della tecnologia.
In definitiva, in un impianto centralizzato non è ammissibile alle detrazioni fiscali un intervento che consista nella soluzione di “impostare le valvole termostatiche a zero” e installare in sostituzione della funzione dell’impianto centralizzato pompe di calore in quanto deve esserci sostituzione reale dell’impianto.
A scanso di equivoci va precisato ulteriormente che una tale sostituzione non è neanche ammissibile; l’art. 9 comma 3 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, infatti, recita: “È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi”.
Per ottimizzare i consumi del riscaldamento, infine, può risultare invece utile installare termovalvole intelligenti, che beneficiano dell’ecobonus, la detrazione fiscale per il risparmio energetico al 65%.