- Alle domande dei lettori risponde la dott.ssa Roberta Sannà, studio Lechi Quadrio Dottori Commercialisti, roberta.sanna@studiolechiquadrio.it
Quesito di Paolo 564: Ho i requisiti per usufruire del bonus grandi elettrodomestici. Avrei intenzione di acquistare una lavasciuga, ma per questa categoria non esistono modelli in classe A+ come richiede la normativa per avere lo sconto fiscale, bensi solo la classe A.
Risposta: La lavasciuga di classe A può usufruire del bonus mobili solo se il venditore o la casa produttrice attesta che non esiste l’obbligo di etichetta energetica A+ in quella categoria. Le consigliamo di acquisire questa attestazione per evitare contestazioni future.
Quesito di N. Lisciotto: devo sostituire i cassonetti che contengono le tapparelle, qual è la percentuale di detrazione e sino a quando sarà valida?
Risposta: La sostituzione dei cassonetti costituisce manutenzione straordinaria per le quali spetta la detrazione del 50% in 10 anni se sostenute entro il 31/12/2013 o del 36% se sostenute dal 01/01/2014.
Quesito di Francesco A.: Sono proprietario di una seconda casa. Dopo diversi anni, visto lo stato di decadenza in cui versava, ho deciso di “ristrutturarla”: l’ho abbattuta e ho costruito una nuova casa. Sono in possesso di tutte le autorizzazioni comunali. Attualmente i lavori procedono a rilento, ho diritto a eventuali detrazioni? Quali sono i documenti che dovrò eventualmente presentare?
Risposta: Poiché il caso prospettato costituisce nuova costruzione non si può usufruire di benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Quesito di Antonio B.: sono in procinto di acquistare parte del fabbricato (oggi deposito) di proprietà di mia madre e col cambio di destinazione d’uso ricavare un appartamento come prima casa. Il piano casa è stato presentato a nome di mia madre, il Comune ha inviato anche gli oneri di concessione. Posso usufruire delle detrazioni fiscali?
Risposta: Gli oneri di concessione per il cambio di destinazione di uso non sono detraibili. Gli oneri accessori per la DIA sono detraibili sai dal proprietario (sua madre) sia dal futuro acquirente (lei) purché il bene sia già classificato come abitativo. Può usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni solo dal momento in cui il bene ha acquisito la destinazione abitativa (categoria A). Se l’immobile mantiene una categoria diversa non può usufruirne. Le detrazioni, a meno di proroghe, sono al 50% fino al 31/12/2013 e del 36% dal 01/01/2014.
NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.