Il Fisco riconosce agli inquilini delle agevolazioni, sotto forma di detrazioni, sulle spese sostenute per il canone di affitto. La nostra lettrice Chiara ci chiede se con il suo reddito annuale inferiore a 8.000 euro può usufruire di qualche agevolazione per l’affitto dell’abitazione principale. Le risponde Micaela Chiruzzi, commercialista, Studio commerciale e tributario Chiruzzi, (studiochiruzzi@libero.it)
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, le agevolazioni consistono in una detrazione d’imposta di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41.
Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e 30 anni, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi, una detrazione pari a 991,60 euro.
Tale detrazione spetta per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’immobile in questione sia diverso dall’abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
Sono inoltre previste detrazioni anche a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:
- trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
- il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.
Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura di:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.