Domanda di Paola T. sull’impianto di riscaldamento di un immobile di affitto: vorrei capire come deve essere gestito l’impianto di riscaldamento autonomo esistente nell’immobile che ho affittato. Sono conduttrice di un immobile in cui è presente una caldaia per riscaldamento termico/sanitario. Non mi è stato possibile sapere quando l’impianto è stato installato e quando è stata fatta l’ultima manutenzione “ordinaria”. Come per legge, ho provveduto a fissare un appuntamento con il servizio manutenzione della casa madre di tale impianto. La domanda è:
- 1) se l’impianto dovesse presentare delle riparazioni, a chi competono?
- 2) il proprietario non è tenuto a fornirmi la documentazione relativa all’impianto?
Risponde l’avvocato Stefano Gorla (avvstefanogorla@hotmail.com)
L’art. 1576 del codice civile pone a carico del proprietario tutte le riparazioni, eccettuate le spese di conservazione e ordinaria manutenzione che rimangono a carico del conduttore, mentre l’art. 1609 dello stesso codice precisa che le riparazioni a carico dell’inquilino sono in ogni caso quelle derivanti dai deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. Si ritiene quindi che spettino al conduttore le spese inerenti alla periodica verifica della caldaia, fermo restando che laddove emergesse la necessità di riparare/adeguare in maniera strutturale l’impianto di riscaldamento, i costi ricadrebbero, interamente e salvo patto contrario, sul proprietario. È inoltre necessario che il proprietario consegni il libretto al conduttore per i controlli periodici o che, quantomeno, lo metta a disposizione all’arrivo dei tecnici.