bonus mobili, ecobonus e detrazione del 50%: le agevolazioni fiscali sulla casa continuano ad essere oggetto di grande interesse da parte dei lettori, nonché di dubbi. Alle vostre domande in materia di detrazioni risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it.
Domanda di Anna F.C.: Devo sostituire totalmente la copertura in policarbonato relativamente al terrazzo della mia abitazione. L’ intervento sarà realizzato utilizzando un nuovo policarbonato protetto U.V. e con l’installazione dei fogli a mo’ di tegole al fine di evitare le infiltrazioni di acqua piovana. Attualmente la vecchia copertura, non protetta U.B., ha le connessioni tra i vari pannelli paralleli al senso della corrente della pioggia con conseguenti infiltrazioni. Posso richiedere la detrazione IRPEF del 50% per ristrutturazione edilizia?
Risposta: Il semplice rifacimento del terrazzo, a stretto rigor di norma, non costituisce intervento agevolabile: l’Agenzia delle entrate parla infatti di caratteristiche diverse, specificando dimensioni e piano. Tuttavia per un drastico intervento come quello prospettato, che pare anche finalizzato ad evitare infiltrazioni e quindi mettere in sicurezza l’immobile, si ritiene possa usufruire dell’agevolazione del 50%. Bisognerebbe inoltre capire se tale terrazzo costituisce copertura (quindi tetto) di parte dell’immobile poiché in tale caso l’intervento sarebbe certamente agevolabile trattandosi di sostituzione dell’intera copertura dell’immobile.
Domanda di Stefania G.: L’anno scorso ho effettuato una ristrutturazione edilizia sulla mia abitazione principale e ho acquistato dei mobili per circa 10.000 euro sfruttando il bonus mobili. Devo ora eseguire altri lavori di ristrutturazione sullo stesso immobile; chiedo se posso usufruire di un ulteriore bonus per acquistare altri mobili o elettrodomestici.
Risposta: Il bonus mobili spetta per ogni intervento di ristrutturazione, quindi qualora si tratti di differenti interventi effettuati in momenti diversi non vi è alcuna preclusione ad ottenere nuovamente il bonus mobili. Bisognerà aver cura di essere in possesso di elementi che provino che non si tratti di continuazione dei medesimi intervento di ristrutturazione, in tal caso il bonus mobili non spetterebbe una seconda volta.
Domanda di Simone F.: So che l’adeguamento e la messa a norma di un impianto elettrico che rientrano nelle agevolazioni fiscali; io ho già usufruito delle detrazioni per il risparmio energetico per il passaggio a caldaia a condensazione negli impianti idrico-termici. Sto aiutando mia moglie nelle spese (io non ho nessun titolo nell’appartamento, sono solo convivente). Un trasferimento di fondi dal mio conto al suo con causale “prestito infruttifero” sarebbe regolare?
Risposta: Non è possibile ottenere due agevolazioni diverse per la medesima spesa: se una spesa rientra in entrambe le agevolazioni il contribuente dovrà scegliere una delle due. Ovviamente se trattasi di spese diverse allora non è rilevante aver già usufruito di altre agevolazioni e quindi si ha diritto alla detrazione per ristrutturazione edilizia. Relativamente al secondo quesito è consentito al coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione edilizia anche se non proprietario dell’immobile ed in ogni caso è consentito anche un prestito fra coniugi al fine di effettuare la spesa per ristrutturazione edilizia.
Domanda di Roin62: Ho un dubbio. Se le spese per ristrutturazione, eseguite e fatturate entro dicembre 2014, sono state pagate con bonifico a saldo fattura di febbraio 2015, vanno portate in detrazione nell’anno 2015 o 2016?
Risposta: Vale il criterio di cassa, quindi poiché il pagamento è avvenuto nel 2015, la spesa sarà detraibile in 10 anni a partire dal 2015.