- Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it
Domanda di Marcello DF.: Un italiano, residente all’estero, iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero), se acquista casa dove risiede deve poi dichiararla al fisco?
Risposta: I soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, ai sensi dell’art. 23 del TUIR sono tassati esclusivamente per i redditi prodotti in Italia. Per quanto riguarda investimenti e attività finanziarie detenute all’estero, che si dichiarano mediante compilazione del quadro RW del modello unico, si ricorda che sono tenute alla compilazione di codesto quadro solamente le persone fisiche residenti in Italia: pertanto un immobile posseduto all’estero da soggetto fiscalmente non residente in Italia non deve essere dichiarato in Italia dal soggetto medesimo.
Domanda di Paolo: Sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune, sto effettuando un’impegnativa ristrutturazione nella casa che abito. La parte prevalente dei lavori è stata effettuata nel 2013 e pagata con bonifici bancari, ma in considerazione di alcuni imprevisti e del pessimo andamento meteorologico di gennaio e febbraio, alcuni lavori stanno proseguendo nel 2014 e comporteranno il pagamento di ulteriori somme. Devo fare qualche particolare adempimento per potermi avvalere della detrazione fiscale del 50% sulle somme spese nel 2014? Avendo dovuto procedere alla sostituzione del motore del cancello elettrico realizzato alcuni anni fa, posso usufruire della deduzione fiscale sulla spesa sostenuta?
Risposta: Per usufruire dell’agevolazione 50% a cavallo d’anno non è necessario predisporre alcun particolare adempimento, evidentemente per la detrazione bisognerà rispettare il criterio di cassa e quindi i pagamenti effettuati nel 2014 verranno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 da presentarsi nel 2015 e l’importo massimo di 96.000 euro dovrà considerare cumulativamente le spese 2013 e 2014 perché inerenti al medesimo intervento. Per quanto riguarda la sostituzione del motore del cancello trattasi di manutenzione ordinaria di un’attrezzatura che di per sé non dà diritto ad alcuna agevolazione.
Domanda di Maddalena P.: Per aver diritto alla riduzione iva al 10% su pavimenti, rivestimenti, sanitari eccetera, la segretaria di una ditta edile sostiene che sulla D.I.A (documento inizio lavori) debba esserci scritto lavori di ristrutturazione e non interventi di manutenzione straordinaria. Ma la D.I.A. è obbligatoria?
Risposta: Innanzitutto è necessario premettere che la scelta dell’aliquota Iva corretta deve essere effettuata da chi emette la fattura il quale applica un’aliquota IVA piuttosto che un’altra in relazione al tipo di lavori che vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 633/72. Ciò premesso, per quanto riguarda gli interventi di recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) è sempre prevista l’applicazione dell’IVA al 10%. Per quanto riguarda invece i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria bisogna fare un distinguo: le prestazioni di servizi effettuate sugli immobili residenziali sono assoggettate ad aliquota del 10% mentre le cessioni di beni sono assoggettate ad IVA ridotta solo se la relativa fornitura è effettuata all’interno di un contratto di appalto. Tuttavia nel caso in cui l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (ascensori, sanitari, caldaie, sanitari e rubinetterie eccetera) l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino alla concorrenza del valore della prestazione. Ad esempio costo totale rifacimento bagno 4.000 euro, prestazione di servizi 1.500 euro e costo dei sanitari 2.500 euro; in tal caso l’IVA al 10% si applica solamente alla prestazione di servizi e a 1.500 euro di sanitari. Sulla restante parte di costo dei sanitari di euro 1.000 si applica l’IVA al 22%.
Domanda di Leonardo: Un’abitazione composta da tre appartamenti adibiti ad abitazione e da una unità immobiliare adibita ad esercizio pubblico (bar) i proprietari sono 4 e intendono procedere alla manutenzione straordinaria del tetto e di alcune parti comuni (scale – centrale termica – ecc.). Si chiede se l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio 96.000 euro per le parti comuni sia per ogni proprietario o per le parti comuni l’importo debba essere diviso per ogni proprietario in base ai millesimi di proprietà? In particolare il proprietario del Bar ha diritto anche lui all’agevolazione sulle parti comuni? Mi sembra di capire che per l’unità immobiliare adibita a Bar non sia prevista l’agevolazione mentre possa usufruire dell’agevolazione per le parti comuni.
Risposta: Danno diritto alla detrazione del 50% dall’IRPEF gli interventi di manutenzione effettuati su edifici prevalentemente residenziali; per tali interventi, effettuati su parti comuni e la cui spesa è ripartita per quote millesimali sui singoli condomini, il tetto massimo di 96.000 euro è da intendersi sulla singola unità immobiliare. Per quanto riguarda il bar si ritiene che anch’esso abbia diritto ad usufruire della detrazione IRPEF per lavori effettuati su parti comuni ovviamente pro-quota in base ai millesimi di proprietà.
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