Condominio e barriere architettoniche. L’avvocato risponde

Eliminare le barriere architettoniche: serve l'unanimità dell'assemblea di condominio per deliberare opere come l'installazione di un servoscala?

Avv. Roberta Negri
A cura di Avv. Roberta Negri
Pubblicato il 30/12/2013Aggiornato il 25/02/2019
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Domanda di Stefania P.: Abito in un condominio di 6 piani in cui è venuta ad abitare una persona con problemi di deambulazione che chiede che il condominio la metta in condizione di accedere al locale immondizia, facendo una modifica all’ascensore (farlo scendere fino al sotterraneo) oppure mettendo un servoscala, alla rampa che porta sotto. A tale locale si può accedere non solo tramite una scala a chiocciola, ma anche attraverso la rampa delle auto. Il condominio è obbligato a fare queste modifiche, nonostante ci sia un accesso percorribile? La modifica relativa all’ascensore, essendo una modifica strutturale di grande impatto, richiede l’unanimità dell’assemblea?

Alle vostre domande risponde l’avvocato Roberta Negri, docente corsi ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) sede di Milano, avv.roberta.negri@gmail.com

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la rampa dei box non può essere utilizzata dai pedoni per ragioni di sicurezza. Pertanto non può considerarsi un accesso ai locali immondizia. Il caso in esame rientra nella materia di eliminazione delle barriere architettoniche, regolata dalla L. 13/1989 (modificata dalla L. 62/1989, integrata dalla L. 104/1992 e recepita dal D.P.R. 380/2001 Testo Unico dell’edilizia in vigore dal 30.06.2003), normativa finalizzata a favorire le innovazioni che aumentano la funzionalità ed il valore dell’edificio. In buona sostanza la normativa richiamata, oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali, prevede che qualora in un edificio vi siano delle barriere architettoniche da eliminare (indipendentemente dalla presenza di portatori di handicap nello stabile), l’assemblea può deliberare l’esecuzione delle relative opere (installazione ascensore o servoscala) con un quorum agevolato rispetto a quello previsto in materia di innovazioni, ovvero con la maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea e metà del valore dell’edificio (500 mill.), ai sensi del 2° comma dell’art. 1136 cod. civ. Le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche possono essere poste in esecuzione a condizione che non creino pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell’immobile, non alterino il decoro architettonico e non creino l’inservibilità all’uso ed al godimento, anche di un solo condomino, di parti comuni.
Qualora il condominio si rifiuti di deliberare o non raggiunga il quorum indicato dalla legge speciale, il condomino interessato all’esecuzione delle opere può installare, a sue spese, le strutture facilmente rimuovibili atte a ovviare alle barriere architettoniche esistenti, quali il servoscala o la piattaforma mobile.

 

 

 

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