Dall’IMU al bonus mobili: le risposte del commercialista

Alle vostre domande su bonus mobili, Iva agevolata, Imu, cumulo dei redditi risponde il nostro esperto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 08/10/2015Aggiornato il 08/10/2015
Dall’IMU al bonus mobili: le risposte del commercialista
  • Alle vostre domande in materia di detrazioni fiscali risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Fabio B: Per l’acquisto di grandi elettrodomestici nel 2014 ho già raggiunto il limite di euro 10.000,00 di spesa fra mobili ed elettrodomestici, nell’ambito di una ristrutturazione nell’appartamento di proprietà (con i vari criteri rispettati). Devo acquistare la lavatrice, vorrei sapere se il limite suddetto, dato che siamo nell’anno successivo, è ripetibile, quindi se tale prossima spesa può considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali.
Risposta: Il limite di 10.000 euro vale per ciascun intervento di ristrutturazione e pertanto, avendo il lettore già usufruito dell’intero importo, non può usufruirne una seconda volta anche in presenza del passaggio dell’anno.

Domanda di Enzo: Sono un operaio, sposato in separazione dei beni e mia moglie è una libera professionista. Abito nella casa di mio suocero coltivatore diretto in azienda agricola e volevo sapere se il mio reddito fa cumulo con quello di mia moglie e suocero. 
Risposta: Ai fini delle imposte sui redditi non vi è alcun cumulo per il fatto di abitare nel medesimo immobile, quindi ciascuno presenterà separatamente la propria dichiarazione dei redditi; tuttavia, qualora venga richiesto il reddito famigliare ad esempio ai fini ISEE (in genere è richiesto da scuole e asili per determinare la fascia di reddito oppure per avere esenzioni da medicinali eccetera), allora e solo a tal fine andrà ovviamente effettuata una sorta di cumulo dei redditi di tutti i familiari conviventi con le regole specifiche stabilite per il calcolo dell’ISEE.

Domanda di Domenico: Ho uno showroom di porte e finestre. Volevo chiedervi se un mio cliente ha diritto di usufruire dell’Iva al 10% per ristrutturazione edilizia, posso chiedere ai miei fornitori di applicarmi a loro volta l’Iva al 10% su quella specifica fornitura magari dietro presentazione della richiesta del mio cliente finale?
Risposta: No. L’IVA al 10% è applicabile sugli interventi di ristrutturazione e manutenzione effettuati su immobili residenziali, il prestatore d’opera che fattura al committente finale con IVA al 10%, in alcun modo può acquistare i materiali con aliquota agevolata. È necessario inoltre ricordare che in presenza di cessione con posa in opera di beni significativi, specificatamente indicati dalla norma, l’aliquota del 10% non è applicabile all’intero valore del bene qualora questo superi il valore della manodopera, ma sull’eccedenza dovrà essere applicata l’IVA del 22%. Evidentemente acquistando con aliquota IVA al 22% e fatturando con IVA al 10% è possibile che si generi continuativamente un credito IVA la cui gestione/recupero richiede uno specifico approfondimento

Domanda di Anna Maria C.: Ho avuto per qualche anno la residenza presso l’abitazione di mio figlio. Nel mese di marzo del 2014 ho acquistato una casa a nome mio (unica casa da me posseduta) che però necessitava di lavori di finitura (pulizia pavimenti, pittura muraria) e di essere arredata (cucina, camera da letto, soggiorno); i lavori e l’arredamento li ho potuti fare a rilento e finalmente a ottobre del 2014 mi sono potuta trasferire nella mia abitazione lasciando la casa dove ero ospitata. Nel mese di dicembre sono andata a fare il passaggio di residenza al comune e mi hanno detto, anzi imposto, che devo pagare l’imu per tutto i 2014 come seconda casa. Io però non posseggo una prima casa! Che cosa devo fare?
Risposta: Si ricorda che l’IMU non deve essere pagata sull’abitazione principale nella quale il contribuente ha la propria residenza (di diritto E di fatto), quindi non c’entra nulla il concetto di prima o seconda casa. Nel caso di specie, l’IMU è dovuta per il periodo intercorrente tra la data di acquisto e il giorno in cui è stato effettuato il cambio di residenza, tenendo conto che per il mese di marzo l’IMU non è dovuta se il rogito è stato effettuato dopo il 15/3, mentre per il mese di dicembre l’IMU non è dovuta se il cambio di residenza è avvenuto entro il 15/12.

 

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