- Alle domande dei lettori risponde Dott.ssa Roberta Sannà, studio Lechi Quadrio Dottori Commercialisti, roberta.sanna@studiolechiquadrio.it
Quesito di Patrizia F.: Nel marzo 2013 ho aperto una CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, per la manutenzione straordinaria del mio appartamento e quindi tutte le spese relative rientrano nella detrazione fiscale del 50%. Ora sto completando il suddetto appartamento con i relativi mobili e vorrei sapere se gli specchi rientrano nel bonus “arredo”.
Risposta: Gli specchi sono considerati complementi di arredo e purtroppo non rientrano nel bonus mobili. Vi rientrano invece letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchio di illuminazione.
Quesito di Marco C.: Abito in una casa su due livelli la cui scala interna è priva di ringhiera, ed inoltre è ancorata solo nella parte inferiore mentre in quella superiore è semplicemente appoggiata alla soletta. Avendo un bimbo di tre anni, vorrei far installare una ringhiera con relativo corrimano e ancorare la scala nella parte superiore. Questi lavori, da quanto ho letto, dovrebbero rientrare tra quelli che possono usufruire del bonus fiscale (rimborso 50%). È corretto? Poiché devo anche acquistare una libreria per il soggiorno, posso usufruire del bonus mobili collegandolo ai lavori sopra descritti?
Risposta: il rifacimento di scale rientra nei lavori di manutenzione straordinaria e usufruisce delle detrazioni per le ristrutturazioni. Pertanto può usufruire del bonus mobili (50%) per l’acquisto della libreria collegandolo ai lavori precendenti.
Quesito di Bernardo C.: Gradirei sapere se posso godere delle detrazioni fiscali del 65% o del 50% sostituendo solo gli scuri esterni dei balconi e delle finestre in quanto obsoleti.
Risposta: La sostituzione degli scuri esterni dei balconi e delle finestre rientra nei lavori di manutenzione straordinaria e pertanto può usufruire della detrazione del 50% e non del 65%. Le ricordo che per usufruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario dal quale risulti: la causale del versamento relativa ai lavori di ristrutturazione, il codice fiscale del beneficiario delle detrazioni, il numero di partita iva o il c.f. del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Quesito di Fabrizio T.: Sto realizzando una villetta e vorrei sapere se nelle agevolazioni fiscali sono comprese anche le case di nuova costruzione. Preciso che sto usando materiali per avere una classificazione A.
Risposta: le abitazioni di nuova costruzione NON sono oggetto di ristrutturazione e pertanto non è possibile usufruire di alcuna detrazione.
Quesito di Paolo A.: Nel 2012 (una parte dei lavori e dei relativi pagamenti sono avvenuti da luglio 2012) mia moglie ha fatto ristrutturare due unità: un garage che è pertinenza della casa della madre, di cui mia moglie è cointestataria; ed una tettoia, pertinenza della casa dove abitiamo noi. Può accedere alle agevolazioni per acquisto mobili? Le agevolazioni per i mobili sono state estese al 2014?
Risposta: Per usufruire del bonus mobili, è necessario che le ristrutturazioni siano state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Con la legge di Stabilità 2014 è stata confermata la detrazione del 50% per gli acquisti di mobili in concomitanza con un intervento sull’immobile abitativo.
NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.