Detrazioni fiscali casa: il commercialista chiarisce i dubbi dei lettori

Spostare i sanitari di 10 cm è manutenzione straordinaria? E come tale, l'intervento beneficia di sconti fiscali? Se due persone pagano la ristrutturazione in parti diverse possono godere del bonus del 50%? A questi e altri dubbi risponde il nostro esperto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 19/03/2014Aggiornato il 03/03/2015
Detrazioni fiscali casa: il commercialista chiarisce i dubbi dei lettori
  • Alle domande dei lettori risponde Carlo Tagini, commercialista (Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it)

Domanda di Giuseppe: Devo cambiare i sanitari del bagno e far spostare lo scarico del vaso (da 20 cm dalla parete a 10 cm), portare i tubi di acqua calda e fredda del bidet da una distanza di 20 cm tra loro a 10 cm, prolungare due punti luce di circa 40 cm: tutto ciò rientra nei lavori di straordinaria manutenzione? Risposta: Gli interventi di sostituzione dei sanitari e comunque di generale risistemazione del bagno indicati rientrano senza dubbio tra le spese di manutenzione straordinaria per le quali si ha diritto alla detrazione fiscale del 50% in tre anni. Inoltre, tali interventi di ristrutturazione danno anche diritto al bonus mobili, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare 29 /E del 18/9/2013 nella quale tra le spese che danno diritto al bonus mobili è annoverata anche la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici in quanto manutenzione straordinaria.

Domanda di Daniela B.: Per l’acquisto della mia prima casa ho stipulato un mutuo. L’immobile è intestato a me per il 100%. Il mutuo è intestato a me, mio padre e mio marito. Mio padre e mio marito possono detrarre sulla dichiarazione 730 il terzo di interessi passivi loro spettanti anche se non sono intestatari dell’immobile? Risposta: Solamente i proprietari dell’immobile, utilizzato come abitazione principale, possono detrarre gli interessi sul mutuo per l’acquisto: in questo caso la sola lettrice, in quanto proprietaria dell’immobile al 100%, potrà detrarre gli interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, ovviamente per il suo terzo di competenza.

Domanda di Salvo V.: Ho recentemente acquistato un appartamento intestato a nome di mio figlio, unico proprietario, ancora studente. Ho intenzione di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione che pagherò io. Mio figlio è ancora residente presso l’appartamento di famiglia e conta di trasferire la propria residenza presso l’appartamento acquistato entro i prossimi 18 mesi (prima casa). Posso usufruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute? Risposta: Si ricorda che possono usufruire della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia i proprietari, i nudi proprietari dell’immobile e i titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari, comodatari) sugli immobili oggetto dell’intervento e che ne sostengano le spese; hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile. Come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 184 del 12 giugno 2002, è necessario che la condizione di convivente si verifichi al momento dell’inizio dei lavori, “a condizione che l’immobile oggetto dei lavori, ancorchè non costituisca abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza”.

Domanda di Valentina R.: I miei genitori stanno ristrutturando casa. Il proprietario dell’immobile è mio padre, ma so che mia madre in quanto coniuge convivente se sostiene anche lei delle spese può usufruire delle detrazioni fiscali. Attualmente il massimale fissato è 96.000 euro per unità immobiliare. La mia domanda è la seguente: se sono entrambi a sostenere le spese e ad usufruire delle detrazioni, il massimale per entrambi si ridurrà a 48.000 euro a testa, ovvero il 50% del massimale globale? Quest’ultimo deve essere per forza diviso in due parti uguali e non in percentuali diverse? Lo chiedo perché i due coniugi hanno una capienza Irpef diversa, uno maggiore e l’altra inferiore, e quindi uno potrebbe recuperare di più e l’altra meno. Risposta: il limite di spesa di 96.000 euro è stabilito per ciascuna unità immobiliare, senza alcun riferimento agli aventi diritto: pertanto la detrazione è ripartita sulla base della spesa effettivamente sostenuta da ciascun avente diritto nel rispetto del limite complessivo di 96.000 euro.

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