Detrazioni fiscali casa. Il commercialista risponde

Ecobonus, bonus ristrutturazione, bonus mobili 2013. Le risposte del commercialista ai vostri dubbi.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 07/11/2013 Aggiornato il 07/11/2013
Detrazioni fiscali casa. Il commercialista risponde

Ai vostri quesiti risponde Davide Maestroni, Studio Maestroni di Milano, maestroni@deblasiomaestroni.com

Quesito di Katia F: Vorrei sapere se potrei usufruire degli incentivi fiscali per la ristrutturazione, anche se la casa non è di mia proprietà. Vorrei capire meglio quali sono i vincoli per accedere agli sgravi fiscal i2013,ovvero quelle che sono le condizioni necessarie tipo reddito.
Risposta: Possono usufruire del bonus sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, oltre ai proprietari o nudi proprietari, anche i soggetti titolari di altri diritti d’uso dell’immobile, quali locazione e comodato. Hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi del possessore dell’immobile, purché costoro sostengano direttamente le spese e i bonifici e le fatture siano a loro intestate. Chiaramente per poter usufruire del bonus, bisogna presentare la propria dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730) ed avere un reddito soggetto ad Irpef.

Quesito di Vincenzo F.: Trovandomi a sostituire alcuni infissi nella mia abitazione, posso usufruire del bonus anche per i sanitari del bagno?
Risposta: La sostituzione degli infissi e dei sanitari appartengono entrambi alle opere per le quali sono previste agevolazioni all’interno delle ristrutturazioni edilizie degli immobili ad uso civile abitazione, con limite di spesa pari ad € 96.000 e detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, purché si tratti di manutenzione straordinaria (per esempio infissi in materiale differente e nuovi impianti del bagno oltre che mera sostituzione dei sanitari).

Quesito di Manuela: Se il costo della ristrutturazione è basso, per esempio 700 euro, qual è il limite si spesa per i mobili? Rimane il tetto dei 10.000 indipendentemente dalla spesa per ristrutturare?
Risposta:
 La norma sul bonus mobili non pone alcun vincolo sul limite di spesa minimo sostenuto per il recupero del patrimonio edilizio, ma solo la necessità che sia intervenuta una ristrutturazione sul bene oggetto di agevolazioni. Pertanto anche a fronte di una spesa modesta, purché relativa a un’agevolazione per ristrutturazione edilizia, si potrà usufruire anche del bonus mobili.

Quesito di Nola R.: Le detrazioni valgono anche per il contatore del gas? Mi sto accingendo a ristrutturare la casa, cambiando caldaia e tutto l’impianto di riscaldamento. Non ho mai avuto l’allacciamento al metano e ho fatto richiesta per poter mettere il contatore ex novo. Il tecnico dell’azienda competente è venuto e ha fatto un preventivo, lasciandomi un bollettino postale da pagare al momento che avessi definitivamente richiesto l’installazione. Mi chiedevo se anche questa spesa rientrasse nelle detrazioni fiscali.
Risposta: Il quesito posto merita una particolare attenzione, non tanto con riferimento alle spese accessorie per gli oneri di installazione della caldaia, quanto perché si tratta di prima installazione. La norma agevolativa prevede la possibilità di detrazione del costo della caldaia, solo nel caso di sostituzione o riparazione con innovazioni, e non per prima installazione, che non dà diritto alla detrazione fiscale.

Quesito di Matteo: Ho acquistato nel 2013 un appartamento in un condominio dove l’anno scorso hanno rifatto la copertura del tetto. Posso godere delle detrazioni oppure tali benifici restano in carico al vecchio proprietario avendo lui sostenuto le spese?
Risposta: La norma sulle ristrutturazioni prevede che le parti, in caso di compravendita, possano decidere in merito alle spese sostenute ed agevolate fiscalmente. Nel caso nell’atto di compravendita non si sia stabilito nulla, i benefici fiscali vengono automaticamente trasferiti all’acquirente.

Quesito di Giorgio C.: Abbiamo eseguito una ristrutturazione generale alle parti comuni del condominio, vorrei dei chiarimenti sul bonus mobili: questo può essere richiesto solo per le parti comuni oppure può essere applicato anche al singolo appartamento di proprietà, anche se non è oggetto di ristrutturazione.
Risposta: La recente Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha definitivamente chiarito che il bonus mobili non è usufruibile da parte dei Condomini per lavori di ristrutturazione eseguiti nello stabile per le parti comuni.

NB Le risposte del nostro esperto forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.

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