La proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e l’aumento dal 55 al 65% di quelle per la riqualificazione energetica ha portato nuovo interesse sull’argomento. Molti si interrogano se non sia il momento di approfittarne per fare i lavori da tempo rimandati. Ma non è semplicissimo distinguere le diverse possibilità.
Quesito di Elisa M.
Vorrei sapere: se effettuassi i seguenti lavori in casa mia di quali detrazioni potrei poi usufruire? Questi interventi possono essere considerati in qualche modo “ristrutturazione“?
- installazione cassaforte
- controsoffitto portante come ripostiglio in disimpegno e controsoffitto con faretti in sala
- installazione pannelli fotovoltaici sul tetto
- spostamento di alcuni tubazioni in bagno (circa 40 cm di spostamento rispetto ad ora) e sostituzione vasca
- acquisto vasca nuova, armadio per la camera e armadio per la sala
Risponde Davide Maestroni, Studio Maestroni di Milano, maestroni@deblasiomaestroni.com
La normativa riguardante le agevolazioni sulle ristrutturazioni, elenca in maniera analitica gli interventi che possono fruire del beneficio fiscale. Più specificatamente questi sono quelli descritti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2011. L’Amministrazione Finanziaria ha recentemente pubblicato (Maggio 2013) una propria dispensa, che è consultabile dal sito dell’Agenzia Entrate. Il manuale analizza le ristrutturazioni edilizie e le agevolazioni fiscali elencando le varie fattispecie agevolabili, con relativi commenti. In ogni caso, per quanto concerne gli interventi indicati nella domanda, questi dovrebbero rientrate nella previsione agevolativa del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Per quanto concerne l’installazione di pannelli fotovoltaici non rientra tra gli interventi detraibili al 65%, bensì tra quelli agevolabili al 50%, come ristrutturazione. Per la deducibilità del costo sostenuto, nella circolare relativa è anche indicato che, per potersi vedere riconosciuta la spesa, i pannelli installati devono far fronte esclusivamente all’uso e bisogni domestici dell’abitazione e pertanto l’eventuale surplus energetico non potrà essere ceduto.
NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.