In questi giorni ci hanno scritto due lettori per chiederci chiarimenti in merito all’uso dei barbecue. Uno vive in una villetta a schiera e l’altro in un edificio di tre piani. Il primo ama fare grigliate con gli amici e subisce le ire della vicina per gli odori; l’altro è inferocito con un suo condomino che, quando cuoce la carne, fa un tale fumo da annerire il bucato appena steso da sua moglie. Ci si domanda quindi: chi ha ragione? Che cosa dice la legge in proposito?
Risponde l’avvocato Stefano Gorla – avvstefanogorla@hotmail.com
Vediamo come comportarsi in caso ci venga contestato l’uso del barbecue o, viceversa, quali tutele spettino a chi si opponga a braciole e costine cucinate nel giardino di casa. Il Legislatore si è preoccupato innanzitutto della salute e dell’incolumità dei cittadini, disponendo, all’articolo 890 c.c., il rispetto delle distanze previste dai regolamenti per forni o camini e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Tuttavia è stato osservato che la disposizione di cui all’articolo 890 c.c. non sarebbe a rigore applicabile a molte tipologie di apparecchi chiamati barbecue, in quanto la griglia non può considerarsi fissa al terreno, bensì un bene per sua natura “mobile”, che non a caso può essere trasportato in campagna, nei boschi o in riva al fiume.
Ciò che importa, quindi, non è tanto lo strumento per grigliare in sé considerato, quanto gli effetti del suo utilizzo: fumi, esalazioni, odori intensi che a qualcuno possono risultare sgraditi.
Norma cardine in materia è l’articolo 844 c.c., che pone un limite al diritto del proprietario di propagare dal proprio fondo immissioni moleste (sonore, di fumo, calore e simili) e al conseguente obbligo del confinante di subirle: la cosiddetta “soglia di normale tollerabilità”.
Si tratta di una clausola generale, di un principio che richiede nel caso concreto l’attuazione da parte dell’Autorità Giudiziaria per stabilire se possa ritenersi o meno superata la soglia di tollerabilità delle immissioni, e se quindi queste debbano essere consentite o vietate.
Un primo criterio di valutazione è fornito dallo stesso Legislatore, il quale nello stesso articolo 844 c.c, precisa che, nello stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, l’Autorità Giudiziaria non può prescindere dalla condizione dei luoghi.
Nel sentire comune, in effetti, si è portati a tollerare maggiormente le immissioni che si verificano in luoghi aperti e deputati ad attività a contatto con la natura, e assai meno in contesti urbani fortemente urbanizzati, dove la vicinanza delle abitazioni rende spesso difficile la pacifica convivenza delle persone.
Segnatamente, è stato ritenuto tollerabile l’utilizzo del barbecue nei casolari di campagna, al contrario vietato all’interno dei condomini, dove non può imporsi, ad esempio, ai proprietari dei piani superiori di tollerare le immissioni provenienti dalla veranda del proprietario del piano terreno.
A tal fine può essere utile prevedere all’interno dei regolamenti condominiali una clausola che espressamente vieti l’utilizzo del barbecue nel contesto dello stabile.
In tal caso non sarà necessario accertare il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni, giacché per impedire l’utilizzo del barbecue da parte del vicino basterà contestare all’Amministratore o all’Autorità Giudiziaria l’inosservanza di un divieto contenuto appunto nel regolamento.
Quando, invece, il regolamento condominiale nulla preveda in materia di immissioni, ciascun condomino potrà rivolgersi all’Amministratore rappresentando le condizioni di intollerabilità che si verificano, ad esempio, quando si è costretti a mantenere chiuse le finestre a causa dell’aria irrespirabile. In tal caso sarà onere dell’Amministratore convocare urgentemente l’assemblea affinché adotti gli opportuni provvedimenti; in difetto, ciascun condomino potrà sempre ricorrere all’Autorità Giudiziaria.