La detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico, anche chiamata ecobonus, è stata prorogata nella misura più alta, al 65%m, fino al 31 dicembre 2017. Ma in cosa consiste tale agevolazione? Chi può fruirne? E quali sono le condizioni da rispettare? Ecco tutte le risposte nella guida che segue.
L’ecobonus: in cosa consiste
L’ecobonus è un’agevolazione che consiste in detrazioni dall’Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione è suddivisa in dieci rate annuali di pari importo.
I beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Lavori agevolabili
Sono specifici i lavori agevolabili che rientrano nella detrazione Irpef al 65% e per ognuno di essi vi è un valore massimo da rispettare. In particolare troviamo:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti – valore massimo detrazione 100mila euro (rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A).
- involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) – valore massimo detrazione 60mila euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “ U ” (dispersione di calore), espressa in W/m 2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.
- installazione di pannelli solari – valore massimo detrazione 60mila euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – valore massimo detrazione 30mila euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti
- acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/imu), se dovuta.
Gli adempimenti da rispettare
Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
- asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori , per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW
- attestato di certificazione (o qualificazion e) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Tutti questi documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea tali documenti:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
- scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
La trasmissione all’Enea deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: “ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.