Il commercialista risponde ai vostri dubbi. Su bonus mobili e non solo

Per poter usufruire dei bonus fiscali devono esserci alcune condizioni, ma pur conoscendole, a volte non è facile dalla teoria calarsi nella pratica della propria situazione personale e capire come debba essere intesa una determinata normativa. Ai vostri dubbi, oggi, risponde uno dei nostri esperti commercialisti.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 12/04/2016Aggiornato il 05/05/2016
vista Ravenna - Rapporto annuale ISTAT 2019
 
Il bonus mobili e grandi elettrodomestici, prorogato fino al 31 dicembre 2016, permette uno sconto fiscale per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici per chi effettua lavori di ristrutturazione. La legge di stabilità ha introdotto anche il bonus per le giovani coppie, non legato alla ristrutturazione ma all’acquisto di una casa. I due bonus non sono cumulabili. Di questi argomenti abbiamo più volte parlato, ma sono tanti i dubbi che voi lettori ci ponete, perché a volte non è facile dalla normativa generale calarsi delle situazioni particolari con tutte le differenze del caso. Eccone alcuni, cui risponde oggi Micaela Chiruzzi, commercialista, Studio commerciale e tributario Chiruzzi, (studiochiruzzi@libero.it)
 

Domanda di Marco I.: ero intenzionato a comprare una casa costruita nel 2011( struttura esterna e parte dell’interno) ma mai ultimata. Posso usufruire del bonus 50% per completare la casa (pavimenti, muri interni impianti)?
Risposta: dalla formulazione della sua domanda, non si riesce a comprendere se l’immobile risulta accatastato. Qualora non lo fosse, non può avere la detrazione per ristrutturazione. L’immobile in costruzione, infatti, non può essere accatastato come abitativo ma solo, appunto, come immobile in costruzione, ossia con la categoria F3. Non è possibile, di conseguenza, avere la detrazione per ristrutturazione per il suo semplice completamento.

Domanda di Domenico: Sto facendo dei lavori nella mia casa a Roma che non necessitano permessi o abilitazioni, ma solo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Vorrei sapere se questa dichiarazione, una volta compilata, va fatta protocollare oppure va tenuta a casa per poi portarla al centro di assistenza fiscale per il 730.
Risposta: La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili è da conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Domanda di Giuliano: Abito in un comune italiano (per lavoro), in affitto (contratto 1 anno), da quasi 1 anno, ma non ho ancora trasferito la residenza dal mio comune di nascita. Quest’anno, per la dichiarazione dei redditi, posso comunque far detrarre il mio affitto?
Risponde: La detrazione per i canoni di affitto spetta solo a coloro che hanno stipulato un contratto di locazione per un immobile destinato ad abitazione principale e presso cui hanno spostato la propria residenza. Pertanto, ci sono dei requisiti da rispettare per potersi avvalere dell’agevolazione: 1) l’immobile locato deve essere situato nel comune di lavoro o in municipio vicino distante almeno 100 km dal comune di origine e comunque fuori dalla propria regione; 2) il trasferimento della residenza deve avvenire in un arco temporale non superiore a tre anni rispetto a quello in cui si vuole usufruire della detrazione.

Domanda di Massimo M.: abbiamo acquistato un’abitazione, essendo prima casa usufruiamo dell’iva agevolata al 4%; potete cortesemente dirmi qual è l’aliquota riguardante cucina, camere e bagni?
Risposta: La detrazione del bonus arredi è simile al c.d. “bonus mobili”, ma diversamente da quest’ultimo è slegata dalla ristrutturazione e legata invece all’acquisto della casa. La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 16.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio) a queste condizioni: che costituiscano nucleo familiare da almeno 3 anni; che almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d’età; che acquistino un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).

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