Imu e Tasi, rispettivamente l’imposta municipale sugli immobili e il tributo comunale sui servizi indivisibili, non sono dovute sull’abitazione principale se non rientra nelle categorie catastali di Lusso/di pregio, A1, A8 e A9. Si considera abitazione principale l’immobile iscritto (o iscrivibile) in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ma come comportarsi in caso di coniugi che abbiano due immobili?
Ecco la domanda di un nostro lettore: Buongiorno, io e mia moglie vogliamo comprare un’altra casa per andare ad abitarci ma non vorremmo vendere quella attuale (di cui siamo comproprietari) e vorremmo affittarla. Volevamo sapere se possiamo intestarcene una a testa, così da non dover pagare imu e tasi, anche se poi vivremo nella stessa entrambi che sarà di proprietà di uno solo di noi. Entro quando dobbiamo cambiare intestazione di quella attuale per non pagare anche Iva più alta per l’acquisto della nuova?
La cosa da considerare per rispondere a questo quesito è il luogo dove si trovano gli immobili. Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esenzione dalle tasse si applica per un solo immobile, e quindi i coniugi devono scegliere quale immobile tra i due esentare dal pagamento Imu e Tasi. Se i coniugi invece risiedono in due immobili diversi situati in diversi Comuni, entrambi possono usufruire delle esenzioni. Come dispone il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nel caso in cui i coniugi stabiliscano le loro residenze in immobili situati in due Comuni diversi è possibile per entrambi usufruire delle condizioni ai fini Imu e anche Tasi previste per l’abitazione principale, a condizione che i motivi non siano di elusione fiscale ma riconducibili a esigenze reali come, ad esempio, ragioni di lavoro.