Imu, i casi particolari: le risposte dell’esperto

L'Imu sulla prima casa non si paga più tranne che in casi specifici. Ma anche sulla seconda casa i dubbi dei lettori sono tanti. Il nostro esperto risponde in merito a tre casi emblematici.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/06/2016Aggiornato il 09/06/2016
spese tracciabili

L’imu e la tasi, il cui acconto è per entrambi in scadenza il 16 giugno 2016 in tutti i Comuni italiani, non si pagano più sulla prima casa, a meno che non sia un immobile di lusso o di pregio. Molto spesso però non è facile distinguere che cosa sia prima casa e che cosa abitazione principale: molto spesso si usano infatti come sinonimi due termini che in realtà sono tecnicamente diversi. Di questo, abbiamo parlato in un nostro precedente articolo (clicca qui per leggerlo); ora vi proponiamo le risposte alle domande di alcuni lettori del nostro esperto, Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Giacomo: Abito in un paese nella provincia di Bari in una casa del Comune con la mia famiglia, ma posseggo una piccola abitazione in Calabria, vorrei sapere devo pagare l’imu o no, dato che possiedo solo una casa. 
Risposta: Può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale ai fini IMU soltanto il soggetto proprietario o titolare di un diritto reale di godimento che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Quindi l’immobile di cui al quesito è da considerarsi seconda casa e non potrà godere di agevolazioni ai fini IMU.

Domanda di Romualdo De M. Gradirei sapere chi deve pagare l’IMU nel seguente caso: sono usufruttuario di un immobile cat A/2 dove non vivo. Detto immobile è di proprietà di mia figlia,che vi risiede con la sua famiglia dall’anno 2012. 
Risposta: L’IMU è a carico dell’usufruttuario in quanto titolare di un diritto reale di godimento; ovviamente se questi non vi dimora abitualmente non ha diritto ad alcuna agevolazione ai fini IMU (fatto salvo che non vi sia un contratto di comodato registrato). La figlia in quanto nuda proprietaria non è tenuta ad alcun pagamento.

Domanda di Daniela: Vivo in un appartamento in affitto ed ho acquistato un appartamento che per me è prima casa dandola in comodato d’uso (regolarmente registrato) a mia figlia, per la quale è abitazione principale, e che non possiede altri immobili. Devo pagare anche nel 2016 i tributi IMU per l’appartamento come se fosse per me una seconda casa?
Risposta: Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti, infatti è stata introdotta una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante – oltre all’immobile concesso in comodato – possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Pertanto stando al tenore letterale della norma, nel caso in questione, si potrà ottenere la riduzione del 50% della base imponibile IMU solo se si risiede nel medesimo comune nel quale si trova l’immobile dato in comodato.

 

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: / 5, basato su voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!