Per una casa singola e unifamiliare, non ci sono vincoli particolari ad ingrandire una finestra. Nel caso di condominio o supercondominio (costituito da più villette, a schiera e non) bisogna invece verificare prima tutta una serie di condizioni, ma l’intervento non è impossibile a priori…
- l’assemblea condominiale ha dato parere favorevole;
- non ci sono vincoli paesaggistici, storici o architettonici;
- nel caso di presenza di vincoli paesaggistici, storici o architettonici venga dato l’assenso a seguito di una preventiva valutazione da parte del Comune e dell’Ente di tutela competente;
- vengono rispettate le distanze minime dai confini, stabilite dai Regolamenti comunali o dal Codice civile;
- nel caso di affaccio su altra proprietà, il proprietario di questa ha dato il proprio consenso;
- nel caso di affaccio su una pubblica via o sul giardino o cortile di proprietà, il condominio ha dato favorevole;
- l’ampliamento non provoca l’indebolimento della stabilità strutturale dell’edificio;
- la parte di muratura da demolire non contiene condotti o tubazioni (canne fumarie, ecc).
Dati tutti questi presupposti, è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere iscritto al relativo albo professionale) sia per realizzazione del progetto (che può prevede anche il contributo di uno strutturista) sia per la presentazione in Comune della pratica edilizia (che può essere diversa a seconda del Comune). I nuovi regolamenti in materia di risparmio energetico, inoltre, obbligano l’utilizzo di serramenti che permettono un isolamento termico adeguato a seconda della zona climatica di appartenenza del Comune. Per poter scegliere il serramento più adatto alle proprie esigenze si deve interpellare un serramentista, in grado di dare le informazioni necessarie per la scelta giusta.
Con la parola finestra s’intende un’apertura nei muri perimetrali dell’edificio, solitamente provvista di serramenti apribili o fissi; permette di far entrare aria e luce nei locali interni all’edificio. Tecnicamente, da un punto di vista legislativo, si distinguono almeno due tipologie denominate luci e vedute.
Le finestre denominate luci sono quelle aperture che permettono il passaggio della luce e dell’aria, ma non l’affaccio e hanno le seguenti caratteristiche:
- sono aperture fatte nei muri perimetrali in comune o confinanti con un’altra proprietà;
- hanno un’inferriata fissa, così da impedire l’intrusione di estranei;
- il davanzale deve essere a 2,5 m di altezza dal pavimento del locale al piano terra o del terreno del vicino, se il locale da aerare si trova ai piani superiori l’altezza da pavimento del davanzale è di 2 m.;
- le altezze suddette possono essere variate nel caso in cui i locali da aerare ed illuminare sono seminterrati o interrati, oppure l’altezza interna dei locali non permette di rispettarle.
Le finestre denominate vedute sono quelle aperture che permettono, oltre al passaggio di luce e aria, anche l’affaccio frontale, obliquo o laterale, si usano comunemente per aerare e illuminare i locali degli edifici, rispettando le seguenti caratteristiche:
- il davanzale della finestra deve essere a 90 cm di altezza dal pavimento del locale, se per motivi progettuali il davanzale è posto ad un’altezza inferiore la finestra deve essere provvista di parapetto fino ad ottenere l’altezza minima prescritta;
- le dimensioni minime delle finestre dipendono dal rapporto aeroilluminante (R.A.I.), ossia la superficie finestrata deve essere almeno 1/8 della superficie dell’intero locale;
- ha una distanza minima da confine da rispettare, essa è dettata dai regolamenti locali d’igiene e dal P.R.G. (Piano Regolatore Generale) dei Comuni: se non ci sono riferimenti nei suddetti regolamenti gli articoli n. 905 – 906 del Codice Civile stabiliscono tale distanza in 1,5 metri per le vedute dirette, mentre in 75 cm per le vedute oblique o laterali misurati dal lato più vicino della finestra al lato più vicino del confine;
- è stabilita anche una distanza minima tra edifici con pareti finestrate, anch’essa dettata dai regolamenti locali d’igiene e dal P.R.G. dei Comuni, inoltre per garantire un minimo di privacy, in assenza di riferimenti in merito nei suddetti regolamenti, l’articolo n. 907 del Codice civile stabilisce che deve essere rispettata una distanza minima di 3 metri.