Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di ristrutturazione edilizia è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Ma cosa significa esattamente? Come funziona il regime agevolato dell’Iva per lavori di ristrutturazione? Un lettore ci ha anche chiesto: in caso di manutenzione straordinaria è previsto il regime di Iva agevolata al 10%. Come mi sembra di capire dalla legge, il privato può acquistare al 10% solo se acquista direttamente dall’impresa che esegue i lavori. Ma l’impresa può acquistare a sua volta i materiali al 10% o deve necessariamente acquistare al 22 e poi rifatturare al 10%?
L’IVA al 10% si applica ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Soffermandoci sui lavori di manutenzione straordinaria, sia per gli interventi realizzati sui condomini che su singole unità immobiliari, si ricorda che rientrano in questa tipologia di lavori ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il frazionamento/accorpamento di unità immobiliari, il rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata e la costruzione di scale interne. Sulle prestazioni di servizi relativi a tali interventi si applica l’IVA ridotta al 10% e non al 22%. Significa che i lavori che esegue una ditta di costruzioni vengono fatturati applicando l’IVA non al 22 ma al 10%.
Per l’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori si applica anche l’aliquota Iva ridotta al 10% ma solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Cosa significa? In sostanza che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato che commissiona l’intervento di manutenzione sull’immobile di proprietà. La ditta acquista i beni ed emette fattura in cui verrà addebitato al committente il costo dei materiali e la propria opera, con l’IVA al 10%.
Attenzione però ai beni cosiddetti di “valore significativo”, ossia quelli che il legislatore considera di particolare valore economico e li ha indicati in un decreto del 1999. Quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota IVA ridotta si applica a questi, soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica quindi solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Sono beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Inoltre si precisa che l’IVA agevolata al 10% non si applica:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Nel caso in cui al committente viene addebitata una fattura con l’IVA al 22% invece che al 10%, si può chiedere il rimborso all’impresa che a sua volta, fattura e bonifico alla mano, dovrà inviare questa istanza all’Agenzia delle entrate entro 2 anni dalla data in cui è stato pagato il bonifico relativo alla fattura con l’IVA al 22%.