Per ristrutturare la cucina di un appartamento privato, con sostituzione piastrelle del pavimento e delle pareti, sostituzione della porta a battente con porta interno muro, spostamento tubi alimentazione acqua/gas, spostamento tubo di scarico acqua, si può godere della detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione? Tali lavori rientrano nella Manutenzione Straordinaria? È sufficiente presentare una CIL oppure è necessaria la CILA con la relazione asseverata di un professionista? Risponde lo studio di architettura MODOURBANO, http://www.modourbano.it.
Una delle questioni principali nell’applicazione delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi è definire se gli interventi minori risultino manutenzione ordinaria o straordinaria; la detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze si applica a tutti gli interventi definiti dall’articolo 3, comma 1, del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, detraibili solo se realizzate su parti condominiali del fabbricato.
Il rifacimento della cucina, comprese le tubature e il massetto, ricade nella manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001). La semplice sostituzione dei rivestimenti o degli apparecchi della cucina, senza intervenire sull’impianto idraulico e le tubature, invece, è inquadrabile come manutenzione ordinaria, le cui spese non sono detraibili.
Per quanto riguarda il titolo edilizio a cui accedere ricordiamo che è il regolamento edilizio a stabilire l’idoneo titolo (Cil, Cila o Scia); si segnala che che non è il provvedimento che stabilisce l’accesso al beneficio fiscale ma è il tipo di intervento (manutenzione straordinaria secondo Dpr 380/2001). Da Comune a Comune quindi sarà possibile effettuare lo stesso tipo di intervento accedendo a titoli diversi o rimanendo in attività edilizia libera in base a quanto indicato dalle norme locali.
Il tipo di intervento prevederà poi, a cura dell’impresa installatrice, l’emissione di idonea conformità per i nuovi impianti da conservare con la documentazione a fini fiscali; si segnala inoltre che una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.