Come in passato era capitato per gli altri bonus, anche l’avvento del superbonus è stato foriero di dubbi e incertezze da parte dei contribuenti. Fra le tante domande giunte in redazione ne abbiamo selezionate alcune, fra cui questa da parte di un lettore in merito a un super condominio ex Gescal: è possibile per una recinzione da prevedere ai fini della sicurezza in un super condominio, godere del superbonus?
A differenza di quanto è accaduto in passato (con bonus edilizi che hanno sostenuto lavori specifici e parziali) il superbonus del 110% per l’edilizia è una misura piuttosto ampia e complessa. Non a caso, è oggetto di revisione ripetuta nel percorso di conversione in legge del DL Rilancio.
Se, dunque, da una parte la nuova detrazione vale fino al 30 giugno 2022 (addirittura con un termine esteso di sei mesi rispetto alla scadenza per i privati fissata al 31 dicembre 2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), per contro i lavori coperti dal bonus sono lavori di sostanza che riguardano il risanamento energetico complessivo dell’edificio e la messa in sicurezza sismica. Ma non comprendono un intervento per la recinzione di un immobile.
Il lavori ammessi alla nuova detrazione potenziata sono, più nello specifico, riferiti ai seguenti interventi: isolamento termico dell’involucro (nel testo si parla anche di superfici oblique, dunque i tetti, oltre alle superfici opache verticali/orizzontali); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria) o caldaia a biomassa in classe 5 stelle (solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria); lavori di rafforzamento antisismico della struttura di un immobile (fatta eccezione per la zona sismica 4, cioè la meno a rischio).
Superbonus al 110 e opere trainate
Un secondo nucleo di interventi riguarda le cosiddette opere “trainate”, cioè ammessi alla maxi detrazione del 110% solamente se eseguiti in abbinamento a uno o più dei lavori principali del comma 1 della norma: isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione.
Parliamo di installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo per il fotovoltaico, punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus. Per il fotovoltaico c’è una possibilità in più: difatti, può rientrare nella detrazione del 110% anche quando è installato in abbinamento ai lavori antisismici; in pratica, il supersisma bonus del 110% può fare da traino per l’installazione di sistemi fotovoltaici.
Al di fuori di questo confine, il superbonus del 110% non può essere utilizzato. Esistono tuttavia altri incentivi che possono essere presi in considerazione. Nello specifico, consigliamo di valutare il cosiddetto bonus verde (in vigore fino a fine anno e utilizzabile anche per edifici ex Iacp) che consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per una serie di interventi di sistemazione di aree a verde fra cui ricadono anche le recinzioni. L’agevolazione da diritto anche alla copertura delle spese di progettazione e manutenzione (se connesse all’esecuzione di questi interventi) e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.