Con la stagione estiva, oltre a rinfrescare casa con i condizionatori, sarebbe opportuno prevedere anche delle schermature solari per diminuire l’irraggiamento e il calore che ne deriva all’interno delle abitazioni. Una delle soluzioni più semplici è quella di installare delle tende da sole che permettono di creare all’aperto spazi protetti dal sole e al contempo di mantenere più freschi gli interni.
Le schermature solari, da un punto di vista tecnico, sono dispositivi che creano ombra sulla facciata e sulle vetrate di portefinestre e finestre e come tali consentono di regolare al meglio l’energia solare, modulandone gli effetti nelle case, sia dal punto di vista della luce che del calore. Rispettando particolari condizioni, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari è agevolabile con le detrazioni fiscali.
Tende da sole: acquisto con ecobonus al 50%
Le tende da sole intese come schermature solari beneficiano della detrazione fiscale detta Ecobonus. Fino al 31 dicembre 2024 si può fruire della detrazione Irpef (per le persone fisiche) e Ires (per le società) del 50% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute per acquisto di schermature solari con posa in opera tra cui rientrano le tende da sole. Tale agevolazione ha un limite di 60.000 euro per unità immobiliare, detraibile in 10 anni. Come ricorda l’Enea nel suo vademecum dedicato alle schermature solari, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, le schermature devono:
- essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”.
Per godere della detrazione fiscale per tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Inoltre le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.
Per avere l’ecobonus al 50% fino al 31 dicembre 2024, occorre essere in possesso di una fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”. Le tende da sole devono essere poi pagate con bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori. Entro i 90 giorni successivi all’installazione delle tende occorre inviare in via telematica all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web la “Scheda descrittiva dell’intervento”.
Tende da sole con il Superbonus
L’installazione delle tende da sole, se viene fatta nel contesto di un lavoro più ampio di riqualificazione dell’edificio che frutta il Superbonus, si configura come lavoro “trainato” e per questo sfrutta la stessa percentuale di detrazione.
Il Superbonus è la maxi agevolazione prevista per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota relativa anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus al 50 o 65%, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi. Quindi in sostanza, se congiuntamente ad almeno uno di questi maxi interventi verranno sostenute spese per altri lavori, anche per questi ultimi spetterà la detrazione dall’Irpef del Superbonus. Si “agganciano” così agli interventi più grandi i lavori di risparmio energetico su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef al 50-65% come ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e l’acquisto e installazione di schermature solari.
Occhio però alle scadenze.
Come funziona il Superbonus nel 2024 e 2025
Il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025 ma con un’aliquota più bassa. Dal 1° gennaio 2026 il Superbonus non esisterà più. Rimangono in vigore gli altri bonus casa, ristrutturazione ed ecobonus, ma avranno, anche in questo caso, aliquote più basse.
Dal 1° gennaio 2024, il Superbonus cambia ambito di applicazione soggettivo e subisce una significativa riduzione della percentuale di detrazione. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta esclusivamente ai seguenti soggetti:
- condomini;
- persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;
- Onlus;
- Associazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale.
La detrazione è pari:
- al 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;
- al 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Stop cessione del credito e sconto in fattura
In alternativa alla detrazione, si poteva beneficiare del Superbonus non solo nella dichiarazione dei redditi ma anche optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.