Domanda di Roberta C.: Abito all’ultimo piano di un condominio che dispone di un ampio sottotetto con accesso comune da due delle 3 scale condominiali (non dalla mia scala). Il sottotetto non è accatastato e nel regolamento di condominio non si fa menzione alla proprietà dello stesso. Nello stesso regolamento è specificato che i proprietari dell’ultimo piano hanno diritto di sopraelevazione. In tre che abitiamo all’ultimo piano vorremmo capire se c’è modo di inglobare parte del sottotetto nelle nostre rispettive abitazioni senza dover richiedere l’esplicita autorizzazione di tutti i condomini. Nel caso volessimo esercitare il diritto a sopraelevare, quali elementi configurano una sopraelevazione? Anche la sola apertura di abbaini sul tetto potrebbe essere sufficiente? Come dovremmo eventualmente procedere in questo caso?
- Risponde l’avvocato Silvio Rezzonico, presidente nazionale Confappi-Fna, http://www.fna.it
Per rispondere a questo quesito occorrere conoscere le condizioni del sottotetto stesso. Se lo spazio risulta, infatti, utilizzabile, rientra nella presunzione di comunione di cui all’articolo 1117, numero 3, del Codice Civile. Pertanto, anche se nel regolamento di condominio non se ne fa cenno, si presume che il sottotetto stesso sia di proprietà condominiale. Qualsiasi decisione in questo caso deve essere assunta, dunque, all’unanimità dei millesimi. Se il sottotetto, al contrario, non risulta praticabile, allora è possibile verificare (sulla base dei rogiti o del regolamento condominiale) l’eventuale proprietà di uno o più condomini.