Chi sono i soggetti che possono fruire della detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia?
Ristrutturare casa permette di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. In particolare si potrà fruire fino al 31 dicembre 2019 della detrazione Irpef al 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per effettuati interventi sul proprio immobile e su parti comuni di edifici residenziali. La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Ecco la domanda del lettore Mario B.: Mia madre anziana possiede un’abitazione che vorrebbe risistemare cambiando anche finestre e infissi. Non ha la possibilità economica per sostenere le spese e le pagherei io, ma posso poi richiedere io la relativa detrazione? Lei infatti non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali poiché ha un reddito insufficiente e non presenta la dichiarazione dei redditi…
La risposta è affermativa perché i soggetti che possono detrarre le spese di ristrutturazione e sostituzione degli infissi sono i proprietari, i locatari o i comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Detrazione fiscale con spese sostenute e intestatari di bonifici e fatture
Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Foto di apertura: sottotetto con finestra per tetti Velux Integra – http://www.velux.it