Alle vostre domande risponde Micaela Chiruzzi, commercialista, Studio commerciale e tributario Chiruzzi, (studiochiruzzi@libero.it)
Quesito di Eletta: vivo in un appartamento ancora intestato a mia madre. Quando c’era l’Ici facemmo il comodato d’uso gratuito. Con l’avvento dell’imu l’amministrazione comunale aveva applicato, per i comodati, l’aliquota del 5,8 passata a giugno al 9. Praticamente come una vera e seconda casa. Adesso sembra che, ai fini del versamento della seconda rata Imu 2013 ma a discrezione dei Comuni, si possano equiparare alle abitazioni principali le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito.
Risposta: Nella Legge di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n.102, è stata prevista la facoltà per i Comuni di deliberare l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (Imu) sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari in linea retta e da questi utilizzato come abitazione principale. Pertanto, competerà al Comune ove è ubicato l’immobile individuare i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’eventuale agevolazione fiscale.
Quesito di Vincenzo F.: Trovandomi a sostituire alcuni infissi nella mia abitazione, posso usufruire del bonus anche per i sanitari del bagno?
Risposta: Non è sempre possibile usufruire del bonus del 50 per cento per le spese di ammodernamento del bagno sulle singole abitazioni. Le spese sono agevolate solo qualora si possano inquadrare i lavori nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3 comma 1, Dpr 380/2001) e non anche per i semplici interventi di manutenzione ordinaria. Ad esempio, la semplice sostituzione di piastrelle, sanitari, rubinetti o la tinteggiatura delle pareti (manutenzione ordinaria) non sono lavori per i quali è possibile ottenere l’agevolazione. Ma se gli stessi lavori rientrano in un intervento più ampio, che interessano il rifacimento completo del bagno (sostituzione di impianti, apparecchiature o tubature), in tal caso risultano agevolati.