IVA ridotta al 10%: la mini guida per chi esegue lavori in casa

Quali sono gli interventi edilizi che permettono di applicare l’IVA ridotta al 10%? E che cosa significa nei fatti per il contribuente l’IVA agevolata? Che succede se viene addebitata una fattura con l’aliquota al 22%?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 03/03/2015Aggiornato il 03/03/2015
IVA ridotta al 10%: la mini guida per chi esegue lavori in casa

L’IVA agevolata sugli interventi di ristrutturazione edilizia sta a significare che si applica su detti interventi un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%, ma bisogna distinguere tra interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria e quelli di restauro e risanamento conservativo.

Partendo dagli interventi di manutenzione ordinaria si applica l’IVA ridotta al 10% e non al 22 sulle prestazioni di servizi relativi a tali interventi, ma solo se questi sono realizzati su parti comuni di edifici residenziali, ossia di condomini (ad esempio fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature). Cosa significa? Che i lavori che esegue una ditta di costruzioni sull’alloggio del portiere di un condominio ad esempio, vengono fatturati applicando l’IVA non al 22 ma al 10%.

L’IVA al 10% si applica anche sui lavori di manutenzione straordinaria, sia per gli interventi realizzati sui condomini che su singole unità immobiliari. Ricordiamo che rientrano in questa tipologia di lavori ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il frazionamento/accorpamento di unità immobiliari, il rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata e la costruzione di scale interne. 

E per l’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, si paga un’aliquota IVA ridotta? Le cessioni di beni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10%, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Cosa significa? In sostanza che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato che commissiona l’intervento di manutenzione sull’immobile di proprietà. La ditta acquista i beni ed emette fattura in cui verrà addebitato al committente il costo dei materiali e la propria opera, con l’IVA al 10%.

Attenzione però ai beni cosiddetti di “valore significativo”, ossia quelli che il legislatore considera di particolare valore economico e li ha indicati in un decreto del 1999. Quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota IVA ridotta si applica a questi, soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica quindi solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Sono beni significativi: 

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Inoltre si precisa che l’IVA agevolata al 10% non si applica

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo, l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica sempre per:

  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione di questi interventi,
  • acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
  • forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

Ricordiamo che rientrano nei lavori di ristrutturazione ad esempio gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo invece troviamo quelli mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti fino all’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. In tal caso l’IVA ridotta si applica sia nel caso in cui l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Nel caso in cui al committente viene addebitata una fattura con l’IVA al 22% invece che al 10%, si può chiedere il rimborso all’impresa che a sua volta, fattura e bonifico alla mano, dovrà inviare questa istanza all’Agenzia delle entrate entro 2 anni dalla data in cui è stato pagato il bonifico relativo alla fattura con l’IVA al 22%.

 

 

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