Il testo del Codice del Consumo, dal 1° gennaio 2022, è stato in parte variato per il Decreto Legislativo 170/2021, introducendo alcune novità che riguardano in particolare gli acquisti online e i difetti di conformità.
Anche la tutela del consumatore deve adeguarsi ai cambiamenti del mercato: dal 1° gennaio 2022 quindi ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni, si applicano le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 170/2021 di recepimento delle Direttive UE 2019/770 e 2019/771. Questo decreto sostituisce integralmente il capo I del Titolo III parte IV e introduce un nuovo capo I-bis del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), riformando così la disciplina relativamente a:
- conformità dei beni
- rimedi in caso di difetto di conformità
- modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali.
Le principali modifiche del Codice del Consumo
Rafforzamento della garanzia di conformità dei bene
È stata rivista la garanzia legale introducendo specifici requisiti soggettivi e oggettivi per valutare la conformità dei beni al contratto di vendita. Se il bene non soddisfa questi requisiti, il venditore è tenuto a dimostrare di aver specificamente informato il consumatore di tale difformità.
Per esempio la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alle qualità previste dal contratto di vendita; l’idoneità all’utilizzo voluto dal consumatore e accettato dal venditore; la fornitura di tutti gli accessori e delle istruzioni (anche per l’installazione) previsti dal contratto; la corrispondenza a un modello o campione messo a disposizione dal venditore prima della conclusione del contratto.
Termini più lunghi per denunciare i difetti di conformità
Viene eliminato il termine di 2 mesi per la denuncia dei difetti di conformità gravante sul consumatore. Ora il consumatore potrà sempre denunciare qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna. È stata inoltre estesa a un anno dalla consegna del bene (anziché i sei mesi previsti precedentemente) la presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna, per la quale sarà il venditore e non il consumatore a dover provare che il prodotto non aveva difetti alla consegna.
Garanzia convenzionale: attenzione alla pubblicità
Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale (ossia l’eventuale garanzia aggiuntiva alla garanzia legale di due anni) sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni comunicate nella relativa pubblicità al momento del contratto d’acquisto, il venditore dovrà applicare le condizioni più favorevoli al consumatore.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai materassi – un tipo di prodotto che già in passato veniva venduto con televendita e non valutato di persona e che ora viene spesso venduto online – oltre che a guanciali, reti, topper e accessori per il letto.
Fonte: Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità, http://www.consorziomaterassi.it
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