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Sempre più strutture ricettive si stanno dotando del CIN, il Codice Identificativo Nazionale, un bollino obbligatorio sulle locazioni brevi che ha il compito di identificare gli immobili concessi in locazione breve.
Che cos’è il CIN e come averlo
Il CIN ha come obiettivo quello di associare alle unità immobiliari dedicate alle locazioni brevi e turistiche un codice, attraverso una procedura automatizzata e deve essere esposto all’esterno dello stabile nel quale è collocato l’appartamento e andrà indicato all’interno di ogni annuncio. Le unità immobiliari per cui è obbligatorio il CIN devono essere dotate di dispositivi di sicurezza, come rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti, e di estintori portatili a norma di legge. Per ottenerlo, il locatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare.
La classifica per regione
Secondo i dati più recenti e i calcoli svolti da Bed-and-breakfast.it , circa il 70% delle strutture ha già ottenuto il proprio CIN, con un trend di crescita che, se mantenuto, prevede di raggiungere il 77% delle strutture entro il 1 gennaio 2025 e il 100% entro i primi giorni di marzo. Secondo i dati resi noti fino all’11 dicembre 2024, la regione che presenta la percentuale di CIN ottenuti più alta è la Basilicata, seguita da Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.
Dal 10 dicembre, il Ministero ha comunicato che verranno rilasciati i CIN per tutte quelle strutture che avevano fatto segnalazione di struttura mancante da più di trenta giorni. In questo caso basterà accedere di nuovo alla BDSR per ottenere il CIN. Nonostante il ritmo positivo, però secondo la piattaforma italiana di booking online, permangono delle situazioni problematiche che riguardano circa il 25% delle strutture ricettive, molte delle quali non sono ancora riuscite a ottenere il CIN.
Cosa fare se manca il CIN
Le sanzioni per chi non si adegua all’obbligo di dotarsi del CIN sono variabili tra gli 800 e gli 8 mila euro per i soggetti obbligati, che sono:
- Titolari o gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
- Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo per contratti di locazione a fini turistici.
- Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo per locazioni brevi, come definito dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In caso di mancata esposizione del bollino invece è prevista una sanzione che può andare dai 500 ai 5 mila euro e per le strutture o gli alloggi privi dei requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro. Le sanzioni decorrono dal 2 gennaio 2025 se non ci si è messi in regola.