Novità in arrivo sulle bollette luce di casa. Da una parte l’addebito degli oneri non pagati dai morosi sugli altri contribuenti e dall’altra le nuove regole in tema di conguagli. Facciamo il punto.
L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nuovo nome dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha adottato una delibera in cui si prevede che parte degli oneri generali di sistema delle bollette inevase a partire dal primo gennaio 2016 debbano essere coperti dai clienti finali e non dalle imprese di vendita come previsto fino ad ora.
In tutte le bollette elettriche vi è proprio la voce dedicata agli oneri generali di sistema che pagano tutti i contribuenti e che non finiscono nelle casse del gestore che vende l’energia ma alle imprese di distribuzione, che a loro volta li gireranno a Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e Gse (Gestore dei servizi energetici). In caso di bollette non pagate questi soldi non arrivano e le società si trovano molto spesso in difficoltà. Per ovviare a questa situazione l’Arera ha stabilito che consumatori in regola pagheranno solo una parte degli oneri generali di sistema non versati dai cosiddetti furbetti della luce. A quanti ammontano gli oneri in più sulle bollette? Secondo le prime stime approssimative, il risarcimento dei mancati pagamenti degli oneri generali del sistema elettrico potrebbe pesare 2-2,5 euro l’anno per ogni consumatore medio. Si tratta perciò di una trentina di centesimi per bolletta bimestrale.
Molto importante riguarda le maxi-bollette quelle che riguardano conguagli spesso dovuti a mancante letture: dal 1° marzo 2018 gli operatori non potranno più inviare fatture con conguagli relativi a periodi superiori ai due anni e non più cinque. In sostanza per tutte le bollette della luce con scadenza successiva al primo marzo, nel caso in cui l’operatore non abbia fatturato o abbia fatturato un conguaglio per un periodo molto esteso, il cliente avrà quindi diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi, quindi gli ultimi due anni. Il calcolo dei due anni, invece, parte dal momento in cui i venditori sono obbligati a emettere la fattura, cioè entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato.
Nel caso di maxi-conguaglio il fornitore di energia dovrà informare il cliente di questo suo nuovo diritto almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre nel caso in cui l’operatore, pur avendo già a disposizione le letture, non mandi la fattura di conguaglio al cliente e i consumi sono riferiti a un periodo superiore ai due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore. Se poi l’Antitrust (Agcm, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, il cliente avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione.