Novità per la stampa quotidiana e periodica on line che potranno fruire del cosiddetto bonus pubblicità. Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) modifica la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, istituito dalla Manovra correttiva 2017.
Il bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale che consiste in un credito di imposta fruibile da chi investe – siano essi autonomi o imprese – sulle testate cartacee e anche on line e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali (anche digitali). Gli investimenti dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017 quindi il beneficio è fruibile nel 2018.
Il credito di imposta si applica sui costi sostenuti incrementali (incremento minimo pari all’1%) rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente ed è pari al 75% del valore incrementale dei costi sostenuti; sale al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative.
Il credito di imposta si potrà utilizzare in compensazione con tutte le imposte, tasse e contributi pagabili utilizzando il modello F24. Il bonus pubblicità è riservato ai costi pubblicitari sostenuti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e non ci sono limitazioni relative ai settori ma si applica all’intero territorio nazionale.
Per fruire del bonus gli investitori potranno presentare la domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con modalità che verranno stabilite da un decreto attuativo. Oltre all’estensione del bonus alle testate on line altra novità riguarda l’applicazione del beneficio anche per investimenti pubblicitari fatti da soggetti non commerciali come ad esempio, le Organizzazioni non Governative (ONG).
L’estensione del bonus pubblicità alle testate online è prevista esplicitamente dal decreto fiscale – attualmente in discussione al Senato, per l’iter di conversione in legge – limitatamente al periodo 2017 ma è stato depositato un emendamento per estendere il bonus alle testate online anche agli anni successivi al 2017.