Dal 1° luglio 2016 verranno estesi i casi in cui una bolletta per la fornitura di luce e gas sarà considerata anomala e in caso di mancata risposta della società fornitrice- venditore al reclamo del cliente, non si potrà distaccare l’utenza. Prima di entrare nei dettagli delle novità, facciamo il punto su quanto costa pagare in ritardo una bolletta e su quali siano i casi in cui l’utenza viene sospesa per morosità.
Pagare una bolletta in ritardo
Quando per vari motivi si paga una bolletta di luce e gas dopo la scadenza indicata sulla fattura, il venditore può pretendere gli interessi di mora e quelli legali. Nel caso di un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), che è un buon pagatore, nel senso che nei due anni precedenti all’emissione della bolletta pagata in ritardo ha sempre rispettato le scadenze, se paga entro i primi 10 giorni dalla data di scadenza prevista, si applicheranno solo gli interessi legali. Così ad esempio se paga dopo 15 giorni, per i primi 10 gli verranno addebitati solo gli interessi legali mentre per gli altri 5 quelli mora. Nel caso invece di cliente definito come cattivo pagatore ossia chi nel corso di un anno ha pagato almeno 2 bollette in ritardo anche se non consecutive, se paga dopo la scadenza indicata, deve versare gli interessi di mora che si riferiscono al tasso fissato dalla BCE, la Banca centrale europea, aumentato del 3,5%. Così nel caso di un tasso di riferimento al 3%, la mora applicata sarà del 6,5% annuo. Se si è stipulato un contratto nel mercato libero e si paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedere oltre agli interessi di mora anche le spese previste dal contratto.
Mancato pagamento bolletta: che cosa succede?
Nel caso di morosità, il venditore della fornitura di energia elettrica e del gas invia al cliente una raccomandata, anche senza avviso di ritorno in cui indica il termine ultimo per procedere al pagamento. In particolare il termine ultimo non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata da parte del venditore o 15 dall’invio della raccomandata stessa.
Nella raccomandata devono essere debitamente indicate le modalità con cui il cliente deve poi comunicare l’avvenuto pagamento (via telefono, fax, ecc), il termine entro cui (se continua a non pagare) il venditore invierà la richiesta al distributore per sospendere la fornitura di luce e di gas, insieme al costo dell’eventuale sospensione e riattivazione della fornitura, la cosiddetta messa in mora. È bene precisare che in caso di morosità, il venditore potrà chiedere al distributore di sospendere la fornitura di luce, decorsi 3 giorni lavorativi dall’ultimo utile per pagare come indicato nella raccomandata.
Morosità: quando non si può procedere al distacco
Ci sono però dei casi in cui la fornitura di luce e gas per morosità non può essere sospesa. Tali casi sono:
- mancato preavviso con raccomandata al cliente
- pagamento della bolletta nella scadenza prevista ma, per ragioni non dovute al cliente, l’incaricato della riscossione non ha provveduto a comunicarlo al venditore
- la sospensione cade nei giorni di venerdì e sabato e in quelli festivi e prefestivi
- la bolletta non pagata ha un importo inferiore o uguale a quello del deposito cauzionale e come tale il venditore può trattenere il deposito e riaddebitarlo nella bolletta successiva
- nel caso di bollette anomale.
Cos’è la bolletta anomala?
È quella in cui sono addebitati conguagli basati su bollette stimate o importi anomali – dovuti anche al malfunzionamento dei contatori – per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. Quest’ultimo ha il dovere di rispondere ai reclami prima di procedere alla richiesta di distacco della fornitura al distributore.
Proprio in relazione ai casi di bollette anomale, si prevedono alcune importanti novità che entrano in vigore il 1 luglio 2016. L’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ha esteso i casi in cui si parla di bollette anomale, immuni dal distacco della fornitura se il venditore non risponde al reclamo del cliente:
- bollette con importo superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per la luce e al doppio dell’addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas
- bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati
- bollette che contengono ricalcoli previsti dalla nuova bolletta 2.0
- bollette emesse successivamente all’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dal cliente.
In tutti questi casi il cliente può fare reclamo al venditore che ha il dovere di rispondere altrimenti non può staccare la luce e il gas.
Come fare reclamo al venditore
Il reclamo può avere forma libera ma con le nuove regole dal 1° luglio 2016 il venditore dovrà rendere disponibile sul suo sito nella home page l’accesso diretto al modulo per fare il reclamo che dovrà anche contenere un campo dedicato all’autolettura. Entro 40 giorni il venditore dovrà fornire una risposta motivata altrimenti non potrà procedere al distacco.