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Il bonus facciate è una nuova agevolazione fiscale in vigore da quest’anno che prevede “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Bonus facciate e superbonus?
Con l’emergenza Coronavirus è stato introdotto il Superbonus al 110%, ossia la possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota del 110% anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus al 50 o 65%, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi.
Il bonus facciate rimane al 90% e non è previsto alcun aumento al 110%.
Se però viene realizzato un cappotto termico incentivato al 110%, anche la tinteggiatura sconta quel bonus (con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità). Il 110% non ha limiti di zona urbanistica, ma sono esclusi gli edifici unifamiliari seconde case.
Bonus facciate. La Guida dell’Enea
L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha reso disponibile on line un vademecum che riguarda esclusivamente quegli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati alla stessa Agenzia. Trattasi di quegli interventi influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Tali interventi inoltre debbono rispettare:
- il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi”
- valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.
Il bonus facciate permette di detrarre dall’Irpef il 90% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2002 e senza nessun limite massimo di spesa ammissibile.
Chi può usufruire del bonus facciate
Possono beneficiare del bonus facciate, tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Quali edifici possono godere del bonus facciate?
Gli edifici sui cui realizzare gli interventi per cui è fruibile il bonus facciate possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso e devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. Non sono compresi gli interventi di:
- nuova realizzazione in ampliamento,
- nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetri devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Gli edifici ammissibili al bonus inoltre possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento per bonus facciate
Nel suo vademecum, l’Enea sottolinea che l’intervento deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).
Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
L’intervento inoltre deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”) .
Per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica finali (U), questi devono essere inferiori o uguali ai valori riportati:
a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Bonus facciate: la documentazione necessaria
Per quanto riguarda i documenti necessari ai fini della fruizione del bonus, si deve distinguere tra quelli da inviare all’Enea e quelli invece che devono essere debitamente conservati a cura del contribuente. Nel primo caso, all’Agenzia andrà inviata la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo
delle opere. L’invio deve avvenire solo attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/) e deve essere
redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
I documenti che invece devono essere conservati a cura del cliente sono:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
• asseverazione, redatta da un tecnico abilitato attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici
• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità
immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
• copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
• schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista,
marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese nel caso di interventi su parti comuni degli edifici;
• fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il
cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti
comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che
certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
• ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006)
recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma
agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data
della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.