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Quale detrazione fiscale per l’acquisto delle zanzariere di casa? Per schermare efficacemente la propria casa senza dover ricorrere all’acquisto di prodotti chimici spesso nocivi per la salute, si può pensare a dotarsi di zanzariere. Ma si può godere di una qualche detrazione fiscale?
Bonus 50% o 36%, quello per ristrutturazione
Se si eseguono interventi di ristrutturazione, le zanzariere acquistate contestualmente possono rientrare nel novero delle spese da detrarre fiscalmente usufruendo del bonus ristrutturazione.
È necessario che le zanzariere vengano installate nell’ambito di un intervento edile più incisivo all’interno dell’abitazione, come la sostituzione contestuale degli infissi con modifica di materiale o tipologia di infisso. La detrazione per ristrutturazione fino al 31 dicembre 2025 è al 50% se l’intervento è sulla prima casa e al 36% sulla seconda, con limite massimo di spesa di 96mila per unità immobiliare. Per avere la detrazione, da spalmare in dieci quote annuali di pari importo, occorre pagare i lavori con bonifico postale o bancario, purchè sia parlante e conservare la ricevuta dello stesso, insieme alle fatture da esibire nel caso di controlli.
Nel 2026 la detrazione scende sulla prima casa al 36% e sulla seconda casa al 30%. Dal 2028 non ci sarà più la distinzione tra prima e seconda casa e il bonus ristrutturazione avrà aliquota al 30% e tetto massimo di spesa a 48mila euro per unità immobiliare.
Ecobonus per le zanzariere a patto che…
Le zanzariere si possono acquistare anche fruendo dell’ecobonus che fino alla fine del 2025 è al 50 o 36% a seconda della destinazione degli immobili su cui sono realizzati gli interventi, se adibiti ad abitazione principale o meno, ma a precise condizioni. Solitamente le zanzariere sono dotate di struttura in alluminio e rete in fibra di vetro rivestita in PVC, ultra-resistente e facile da pulire, o nylon o tessuti filtranti e oscuranti ma sul mercato però ne esistono diverse tipologie. Verticali o laterali, a rullo, a molla, magnetiche, plissettate, a battente, a pannello fisse, ad incasso o built-in, estensibili o fai da te.
Tipologie e modelli a parte, l’acquisto e l’installazione delle zanzariere permette di godere della detrazione fiscale solo se, incorporate nel telaio o mobili, hanno effetto sulla dispersione di calore e questo viene accertato e confermato dalla documentazione allegata dal produttore. In particolare si può fruire dell’ecobonus se la zanzariera sia applicate a protezione di una vetrata e abbia queste caratteristiche:
- marcatura CE (ossia, la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza);
- valore Gtot inferiore a 0,35 certificato da un organismo autorizzato.
Il valore Gtot è un parametro utilizzato per determinare la capacità della zanzariera di schermare la luce solare e quindi di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Nel dettaglio il Gtot è il fattore solare totale dell’energia attraverso la combinazione del vetro e del dispositivo di schermatura solare, che caratterizza la prestazione globale d’insieme.
Per ottenere l’ecobonus, le spese per acquistare le zanzariere devono essere effettuate tramite bonifico parlante, postale o bancario ed entro 90 giorni dal termine dei lavori è poi necessario inviare un’apposita comunicazione all’ENEA.
Tutta la documentazione attestante l’intervento dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli e comprende:
- fatture e ricevute;
- copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
- documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA.riere con il Superbonus
L’ecobonus dovrà poi essere ripartito, in fase di dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo.
Zanzariere con il Superbonus?
Nel novero delle detrazioni fiscali resta, ancora per poco e con alcuni “se”, il Superbonus, detrazione fiscale prevista per una serie di lavori cosiddetti trainanti a cui abbinare altri, detti trainati.
È valido fino al 31 dicembre 2025 in diversa misura e non per tutti: se ne può fruire nella percentuale del 65% se si sono già avviati i lavori* entro il 15 ottobre del 2024 e del 110% solo ed esclusivamente nelle zone colpite da sisma (Comuni in cui siano avvenuti terremoti dopo il 2008 e nei quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza).
Inoltre ricordiamo che, perché si possa beneficiare del Superbonus anche per l’acquisto delle zanzariere, questo deve rientrare in gruppo di lavori trainati eseguiti a seguito di interventi trainanti (come può essere, per esempio, la realizzazione del cappotto termico). Infine, per avere l’agevolazione, è sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.
* Per i lavori già avviati alla data del 15 ottobre 2024, deve inoltre risultare:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Il Superbonus inoltre si applica esclusivamente agli interventi effettuati da:
- i condomìni
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Precisazione per Ecobonus e Superbonus
Come ha precisato l’Enea, sono agevolabili ai sensi degli incentivi ecobonus e quindi ai sensi del Superbonus come intervento trainato, quelle schermature solari che assicurano i requisiti di cui all’Allegato M al D.Lgs. 311/2006 e un valore del fattore di trasmissione solare (gtot) inferiore o uguale a 0,35 (valutato secondo la norma UNI EN 14501) disposte con orientamento da Est a Ovest passando per SUD. Le zanzariere sono quindi agevolabili solo quando rispettano i requisiti sopra indicati.
** La zanzariera della foto in apertura è di Palagina