Cattivi odori di cibo in condominio: che fare?

In condominio può verificarsi un problema di cattivi odori derivanti dalla cucina, che possono causare fastidio ai vicini di casa: cosa dice la Legge e come ci si può tutelare.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 02/03/2025Aggiornato il 02/03/2025
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Cucinare e mangiare del buon cibo sono tra le attività più apprezzate dagli italiani.

Se ciò è senz’altro vero, va detto però che, se si abita in un condominio, il rispetto nei confronti degli altri è alla base di una sana convivenza tra vicini di casa.

I problemi infatti si pongono se gli odori della cucina provenienti dal vicino di pianerottolo o dall’appartamento del piano di sotto diventano così forti e frequenti da risultare molesti, entrando in casa dalle finestre o dai balconi aperti in estate, o invadendo pianerottoli e scale condominiali.

Le conseguenze per gli altri condomini potrebbero essere il fastidio a scendere per le scale, a sostare davanti alla porta di casa o la necessità di chiudere porte, finestre e balconi per non essere assaliti dagli odori fastidiosi.

Vediamo cosa dice la Legge in proposito e cosa si può fare se si ha questo tipo di problema in condominio.

Gli odori di cucina sgradevoli sono illegali?

Talvolta possono giungere dagli appartamenti adiacenti odori forti e persistesti che danno fastidio o creano disagio.

È il caso di aglio, cipolla, fritture, cibi speziati, fumi del barbecue.

È chiaro che in un condominio dovrebbe vigere il buon senso, ma non è sempre così.

E può capitare che chi cucina questi cibi non abbia riguardo per le esigenze degli altri e persista nella propria condotta e nella propria maleducazione, nonostante glielo si faccia notare.

In queste circostanze si può parlare di molestie olfattive: esse possono avere conseguenze sia civili sia penali, e pertanto sono da considerarsi illegali.

Odori molesti: cosa fare

Il Codice Civile, all’articolo 844, parla di varie tipologie di immissioni, tra cui le esalazioni di tipo olfattivo, stabilendo che esse debbano essere vietate qualora superino la normale tollerabilità.

Il condomino disturbato dagli odori, pertanto, può agire in giudizio contro il vicino, chiedendo sia la cessazione della condotta molesta sia il risarcimento del danno.

Il ricorrente, però, deve dimostrare che la molestia olfattiva sia insopportabile e continua nel tempo, vale a dire che non si può chiedere un risarcimento nel caso in cui l’odore molesto, per esempio, sia stato propagato dalla cucina del condomino una sola volta.

Dimostrare il superamento della soglia di tollerabilità, a livello qualitativo e quantitativo, non è affatto facile, anche perché spesso può trattarsi di una percezione soggettiva e di una particolare sensibilità.

Per dimostrarlo ci si può avvalere delle testimonianze di altre persone oppure ricorrere a un perito che possa valutare le immissioni olfattive tramite specifici strumenti elettronici.

Come comportarsi se la molestia olfattiva riguarda le parti comuni condominiali

Se gli odori fastidiosi e insopportabili si propagano non in una singola proprietà privata, bensì in una parte comune condominiale, come androni, scale, pianerottoli, si può avvisare l’amministratore del problema.

Questi può diffidare il condomino responsabile a mettere fine alla sua condotta.

Se ciò non avviene, l’assemblea condominiale può dare mandato all’amministratore di intraprendere un’azione giudiziaria, e se il regolamento contiene una prescrizione apposita di contravvenzione per odori molesti, di sanzionare con una multa il responsabile.

Odori sgradevoli di cibo: quando è reato?

In alcuni casi tali situazioni possono sfociare in un ambito penalistico.

Infatti, l’articolo 674 del Codice Penale, rubricato come “Getto pericoloso di cose”, si riferisce all’azione di gettare o versare, in luogo pubblico oppure privato, cose atte a offendere, imbrattare o molestare altre persone.

L’interpretazione di tale norma va nel senso di intendere come “cosa” che venga versata anche elementi immateriali, quali, per esempio, fumi, gas, vapori, onde elettromagnetiche e appunto odori molesti.

A questo proposito è chiara la sentenza numero n. 14467/2017 della Corte di Cassazione, la quale ha esteso in modo esplicito la fattispecie di cui all’articolo 674 c.p. anche alle molestie olfattive che superino la normale soglia di tollerabilità.

L’articolo del Codice Penale prevede che il responsabile di questo tipo di reato debba essere punito con l’arresto fino a un mese oppure con un’ammenda fino a 206 euro.

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