Condominio
All’interno del condominio convivono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini e beni comuni (dall’ascensore al cortile passando per il portone condominiale) il cui utilizzo è disciplinato dalle norme del regolamento condominiale stesso e, in alcuni casi, dalla legge.
Le parti comuni del condominio
Si considerano beni comuni all’interno del condominio tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria.
Tali parti comuni devono essere usate dai singoli condomini in relazione alla normale destinazione d’uso e rispettando le norme contenute nel regolamento di condominio, l’atto con cui il condominio detta le regole relative all’amministrazione, all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni.
In questa sezione, parleremo di tutto cià che attiene il condominio, dai lavori sulla facciata ai rumori molesti, fino alla modifica delle tabelle medesimali.