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Quando sottoscrive un contratto con un’impresa o con un lavoratore autonomo, assume un portiere, un custode o un giardiniere, il condominio diviene a tutti gli effetti un datore di lavoro e, di conseguenza, è obbligato a rispettare una serie di norme, a cominciare da quelle contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
I compiti dell’amministratore come datore di lavoro
È l’amministratore – che ha stipulato un contratto di mandato con il condominio – ad assumere la posizione di datore di lavoro, a patto che proceda direttamente all’organizzazione e alla direzione di lavori che interessano le parti comuni dell’edificio. Il professionista, inoltre, deve tutelare i lavoratori impiegati, rifacendosi al Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. Sempre l’amministratore deve verificare l’idoneità tecnico-professionale di lavoratori e imprese sotto contratto e richiedere una serie di documenti fondamentali: l’iscrizione alla Camera di commercio, il Documento valutazione dei rischi (Dvr), il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), varie certificazioni che accertino la conformità di macchine e attrezzature, l’elenco dei dispositivi di protezione individuali e attestati relativi a formazione e idoneità sanitaria.
Quali documenti il condominio-datore di lavoro deve chiedere
L’amministratore/committente è tenuto chiedere a imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno del cantiere condominiale i seguenti documenti e certificazioni:
- iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi;
- documentazione sulla conformità di attrezzature, macchinari e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezioni individuali per i lavoratori;
- nominativi del responsabile per la prevenzione e protezione, degli incaricati per le misure antincendio, per l’evacuazione, il primo soccorso e la gestione delle emergenze e del medico competente;
- nominativo di un rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza;
- attestati di formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
- elenco dei lavoratori a libro matricola e loro idoneità sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva (Durc);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione;
Ai lavoratori autonomi sono richiesti:
- iscrizione alla camera di commercio;
- documentazione sulla conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali;
- attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria;
- Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Nomina del responsabile dei lavori e del coordinatore per la sicurezza
L’amministratore/committente ha la facoltà (non vi è obbligo) di nominare un responsabile dei lavori, soggetto che si occupa di controllare la progettazione e l’esecuzione degli interventi all’interno del cantiere e che, soprattutto, lo solleva di fatto da eventuali responsabilità, sia civili che penali. Qualora nel cantiere si superino i 200 uomini/giorno (la somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori necessarie per la realizzazione dell’opera), il responsabile deve inviare una notifica preliminare all’Asl e alla direzione territoriale del lavoro, Inoltre, se i lavori coinvolgono più di un’impresa, è obbligatorio scegliere un coordinatore per la sicurezza, figura che ha il compito di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori operanti all’interno nel cantiere.
La nomina può avvenire in fase di progettazione o in fase di esecuzione dell’opera e ciò dipende dal tipo di intervento: per i lavori non edili di importo inferiore ai 100 mila euro basta nominare solo il Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, che redige il Piano di sicurezza e di coordinamento, un documento che valuta i rischi connessi all’intervento, contenente le misure per prevenire incidenti.
Nel cantiere soggetto a pratica edilizia, con importo dei lavori superiore a 100 mila euro, è invece necessario nominare un coordinatore in fase di progettazione e un altro in fase di esecuzione, con i due incarichi che possono essere svolti dalla stessa persona.
L’importanza delle linee vita
L’articolo 107 del decreto legislativo 81/2008 definisce i lavori in quota quelli che «espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile». Si pensi, ad esempio, agli interventi eseguiti sul tetto, sulla facciata dell’edificio e tutti quei lavori che prevedono un ponteggio più alto di due metri, considerati “a rischio”. In tali casi, per proteggere i lavoratori, l’articolo 115 del decreto cita i cosiddetti “sistemi di protezioni contro le cadute dall’alto” e, più nel dettaglio, la norma specifica che «nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva (…) è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi». L’esempio più diffuso sono le linee vita, un insieme di ancoraggi posti su coperture e tetti, ai quali gli operatori si agganciano attraverso imbracature e cordini. In Italia, ogni regione ha recepito a proprio modo la normativa nazionale e così, ad esempio, c’è chi prevede l’obbligo di dotarsi di linee vita anche per i lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per installare le linee vita occorre seguire la normativa europea Uni En 795, con l’installatore abilitato che è obbligato a redigere e consegnare una relazione di calcolo e un’attestazione di corretta posa. Il responsabile dell’edificio, ossia l’amministratore, deve custodire le istruzioni d’uso e manutenzione del sistema, da fornire agli operai ogni qualvolta sia necessario utilizzare le linee vita che, come previsto dalla Uni En 11158, va revisionato «almeno una volta all’anno, se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi».