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Negli ultimi anni la legislazione nazionale e quella europea hanno legiferato per garantire una connessione internet ad alta velocità a più persone possibili. La Commissione europea, in particolare, ha stabilito che entro il 2025 tutte le famiglie, sia nelle aree rurali che in quelle urbane, devono avere a disposizione la fibra ottica. In Italia l’ultimo provvedimento è quello dell’Agcom (Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni) che ha adottato delle Linee guida per regolare l’accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica. L’obiettivo è la realizzazione nel minore tempo possibile di una copertura capillare Ftth “Fiber to the home” ossia “Fibra fino a casa”.
Agcom: per l’installazione della fibra ottica, ok al passaggio nella proprietà altrui
L’articolo 2 delle Linee guida Agcom chiarisce che, per l’installazione della fibra ottica nelle abitazioni di ciascun condomino, qualora sia necessario fare transitare fili, cavi, tubature, elementi di rete e supporti nelle parti comuni dell’edificio, non è necessaria la convocazione dell’assemblea. Secondo la norma, qualora nello stabile non sia già presente un impianto in fibra ottica, agli interventi fatti nelle aree esterne all’immobile si aggiunge, infatti, la necessità di accesso alle parti comuni dello stabile e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali. Il condomino può quindi procedere senza passare dall’assemblea.
L’articolo 3 fornisce delle indicazioni agli operatori per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo della rete in fibra ottica. In particolare, si consiglia di evitare la duplicazione della rete in fibra ottica dell’immobile, invitando gli operatori a utilizzare l’infrastruttura presente, se esistente.
L’articolo 4 si sofferma, invece, sulle condotte da tenere per facilitare l’interazione tra operatore e proprietario dell’immobile, al fine di prevenire liti spesso dovute alle condotte tenute da entrambe le parti. Merita attenzione particolare l’articolo 5, contenente le indicazioni per l’accordo, tra operatore e condominio, sui prezzi di accesso alle infrastrutture esistenti nell’edificio e sulle modalità di gestione delle attività di attivazione e riparazione dei servizi.
Fibra ottica: l’attuale quadro normativo
Il decreto legge n.133 del 12 settembre 2014, meglio conosciuto come “Sblocca Italia” ha introdotto nel Testo unico dell’edilizia (emanato con il Dpr n.380 del 6 giugno 2001) l’articolo 135-bis, secondo il quale «tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire». La norma chiarisce che per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio «si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete».
Il punto dello stesso articolo specifica che «tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire». È spiegato, inoltre, che per punto di accesso «si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga».
Successivamente, il decreto n.33 del 15 febbraio 2016, cosiddetto “Banda larga”, in attuazione della direttiva comunitaria 2014/61/UE, ha definito una serie di norme che favoriscono l’installazione di reti internet ad alta velocità, promuovendo l’utilizzo condiviso dell’infrastruttura esistente e riducendo i costi per gli operatori che forniscono il servizio.
Il condominio non può negare l’installazione della fibra ottica
Il condominio si configura come il gestore dell’infrastruttura fisica. Esso ha l’obbligo di concedere l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi internet ad alta velocità. Tale prescrizione viene meno soltanto nei seguenti casi: l’infrastruttura fisica non è idonea a ospitare elementi di reti ad alta velocità; non vi è spazio sufficiente; esiste un rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, nonché per l’integrità e la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche nazionali o, ancora, rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; è possibile installare mezzi alternativi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità, a condizioni più favorevoli.
Il Dlgs 33/2016 dispone che «in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi».
Fibra ottica: transitare dalla proprietà privata, una questione spinosa
I problemi nascono quando per l’installazione della fibra ottica a casa di un condominio è necessaria transitare da uno spazio privato, appartenente quindi a un altro condominio. Sul punto il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) ha osservato che gli impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità e, di conseguenza, i fili o i cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinnanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. In particolare, «il proprietario o il condominio non possono opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condòmini». E ancora, «il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti». Una posizione che si scontra con quella di Tribunali e, soprattutto Corte di Cassazione. Per il Tar del Lazio (sentenza n. 1.141 del 2 febbraio 2012), il consenso del proprietario è sempre necessario in caso di passaggio dei cavi, mentre per i giudici supremi (sentenza n. 12.245 del 2 dicembre 1998), in assenza di un contratto o di un atto amministrativo autoritativo, costitutivo del vincolo di natura reale, l’appoggio di cavi o antenne configura una lesione del diritto di proprietà, con la conseguenza che il privato è legittimato a chiedere i danni.