Fumare sul balcone si può?

Il fumo di sigaretta può creare problemi anche in condominio, se il vicino è solito fumare sul balcone: ecco cosa dice la legge a proposito del diritto a tutelarsi dal fumo passivo.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 07/02/2025Aggiornato il 07/02/2025
fumo sul balcone

Negli ultimi anni il tema del fumo passivo è molto sentito in relazione alla tutela della salute dei cittadini, tanto che in alcune città è vietato fumare anche all’aperto: a Milano dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore un’ordinanza che vieta di fumare in aree pubbliche a meno di 10 metri da altre persone, e a Torino nel 2024 era stata emessa una norma analoga con divieto di fumo all’aperto a meno di 5 metri.

Il fumo di sigaretta crea in effetti anche problemi in condominio, tanto nelle parti comuni, quanto sui balconi, specialmente se questi sono a distanza ravvicinata gli uni dagli altri.

Ma si può vietare al vicino di casa di fumare sul balcone? E se il vicino fumatore arreca fastidio, che cosa si può fare?

Vediamo cosa dice la legge circa il fumo di sigaretta in condominio, tra diritti dei fumatori e diritti dei non fumatori a tutelare la propria salute.

Fumo sul balcone di casa: cosa dice la legge

Alcuni fumatori hanno l’abitudine di fumare sul balcone di casa, magari dietro richiesta dei familiari, specie se vi sono anziani o bambini o più semplicemente per non far ristagnare l’odore negli ambienti.

Se si abita in condominio e se i balconi sono molto vicini tra loro, oppure se essi non presentano divisori o sono separati solo da un’inferriata in metallo, il fumo può facilmente arrivare sul balcone del vicino di casa o del condomino del piano di sopra, oppure entrare in casa attraverso le finestre aperte.

Ciò può arrecare fastidio per l’odore e magari costringere a chiudere i vetri e non sostare sul balcone.

La presenza di fumatori può quindi costituire un vero e proprio problema tra condomini.

Naturalmente non si può vietare a qualcuno di fare liberamente uso di una parte della propria casa, in questo caso del proprio terrazzo o balcone, per una qualsiasi attività.

Cosa fare per tutelarsi dal fumo passivo in condominio

Fermo restando che non si può limitare l’attività all’interno di una proprietà esclusiva da parte di terzi, d’altra parte, però, ogni cittadino, in base all’articolo 32 della Costituzione Italiana, ha il diritto di tutelare la propria salute.

L’articolo 844 del Codice Civile, relativo alle immissioni, prevede un divieto di immissioni di qualsiasi tipo – come calore, esalazioni, fumo – nella proprietà adiacente, al fine di non inficiare il diritto del vicino circa il godimento del proprio bene, qualora esse superino la normale tollerabilità, tenuto conto anche della condizione dei luoghi.

Nel caso del fumo da sigaretta, se le esalazioni sono continue ed eccessive, ossia superiori alla soglia di tollerabilità, potrebbero impedire al vicino di tenere le finestre aperte o di utilizzare il proprio balcone, ledendo così i suoi diritti.

Se si verificano queste condizioni, è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per chiedere la cessazione della condotta del vicino e un eventuale risarcimento danni.

Il Giudice dovrà valutare le prove addotte, come testimonianze o perizie, e, proprio in base al succitato art. 844 c.c., tenere conto della condizione dei luoghi, ossia: la distanza tra i balconi, la presenza o meno di muri o elementi di separazione, l’orario della condotta contestata, la presenza di persone malate, anziani, bambini, donne incinte.

In qualche caso, poi, vi potrebbe essere un divieto esplicito di fumare sui balconi, sui terrazzi o alle finestre nel regolamento di condominio di tipo contrattuale: in tal caso la clausola non ammette deroghe ed è prescrittiva.

Divieto di fumo nelle parti comuni condominiali

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, la normativa relativa al fumo da sigaretta è molto precisa.

Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione al diritto alla salute dei cittadini e alla salubrità ambientale, sulla base della Legge n. 3 del 2003, all’articolo 51 “Tutela della salute dei non fumatori”, che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi, e della nota 1505 del 24 gennaio 2005 del Ministero della Salute, anche nelle aree del condominio chiuse è fatto divieto di fumare.

Pertanto tra le parti comuni condominiali, così come individuate dall’articolo 1117 del Codice Civile, non si può fumare nelle seguenti aree:

  • le scale del palazzo;
  • il pianerottolo;
  • l’ascensore;
  • i portoni e gli androni di ingresso;
  • il garage condominiale;
  • le cantine;
  • eventuali locali per i servizi, come portinerie e lavanderie comuni.

Rimane invece la libertà di fumare nelle parti comuni all’aperto, quali giardino, cortile, zone scoperte destinate al parcheggio delle auto.

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