Giardino condominiale: il condomino può piantare fiori e arbusti?

Nell'ambito del condominio e dell'utilizzo delle parti comuni, si possono piantare alberi e fiori nel giardino condominiale O ci sono dei limiti: vediamo quali sono le regole per l'utilizzo delle parti comuni e del giardino in particolare.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 23/03/2025Aggiornato il 23/03/2025
giardino condominiale

Una questione che può far sorgere dubbi e domande nell’ambito della vita condominiale è l’utilizzo del giardino.

In particolare, ci si può chiedere se i condomini possono in qualche modo intervenire nella sua gestione, per esempio piantando arbusti, piantine e fiori.

Il presupposto da cui partire è che il giardino condominiale è per definizione di proprietà di tutti i condomini e quindi può essere utilizzato da ciascuno.

Ma quali sono i limiti di intervento da parte del singolo condomino? Cosa può o non può fare nel giardino del proprio condominio? Cosa dice la legge in proposito e come regolarsi per non incorrere in problemi?

Regole di utilizzo delle parti comuni

L’articolo 1102 del Codice Civile disciplina l’utilizzo delle parti comuni e quindi anche del giardino condominiale.

In base a esso, ciascuno può servirsi della cosa comune, ma senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne uso secondo il loro diritto.

Il singolo condomino cioè non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri condomini, che di fatto sono i comproprietari delle parti comuni.

Ciascun comproprietario ha pertanto diritto di trarre un’utilità dal bene comune, ma non può agire in modo da compromettere in qualche modo l’identico diritto all’uso degli altri o da alterarne la destinazione.

Cosa può fare ogni condomino nel giardino comune

Secondo la sentenza n. 1144 del 3.6.2015 della Sezione II della Cassazione Civile, il singolo condomino può apportare a proprie spese delle modificazioni utili per il miglior godimento della cosa comune, ma l’utilità apportata non deve essere in contrasto con la specifica e originaria destinazione della cosa comune, che pertanto non deve venire meno né essere modificata.

Sulla base di questi presupposti normativi che regolano l’uso delle parti comuni, un condomino dovrebbe poter essere libero di piantare una pianta nel giardino comune, senza che altri possano opporsi: piante e fiori in aggiunta, infatti, sono da considerarsi elementi decorativi e, come tali, possono solo portare un beneficio aggiuntivo all’estetica di un edificio, cosicché la loro presenza può essere considerata un vantaggio per l’intero condominio

Va ricordato però che i singoli regolamenti condominiali potrebbero contenere delle norme specifiche in tal senso.

Ad esempio, un regolamento potrebbe presentare un’indicazione specifica, volta a vietare e impedire ai condomini di piantare piante, alberi o fiori nel giardino comune.

Cosa è vietato fare nel giardino condominiale

Per quanto riguarda il giardino, sono quindi vietate opere o iniziative individuali che possano pregiudicare l’utilizzo da parte degli altri aventi parimenti diritto o modificare la destinazione.

In particolare, non è possibile:

  • impedire il pari uso da parte degli altri condomini;
  • alterare la destinazione d’uso del giardino comune, per esempio trasformandolo da giardino in orto;
  • creare disagio o fastidio agli altri condomini, per esempio piantando alberi o arbusti che vanno a occupare o ridurre gli spazi destinati ai posti auto;
  • pregiudicare l’estetica condominiale.

Fermo restando che non è consentita l’introduzione di un divieto generalizzato di utilizzazione delle parti comuni ma che è possibile solo definirne le specifiche modalità e regolamentarla, i limiti posti dall’articolo 1102 del Codice Civile possono essere resi più rigorosi dal regolamento di condominio o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge, che introducano appunto il divieto di piantumazione.

In tali casi, il singolo condomino non può piantare piante e fiori e, qualora venga meno a questa indicazione, il condominio ha il potere di imporgli la distruzione o l’asportazione a sue spese di piantumazioni effettuate in violazione del divieto.

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