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In questo nuovo millennio stiamo assistendo a una evoluzione del condominio, in particolare degli edifici di nuova costruzione.
Aprire un B&B in condominio. Si può?
In primis, occorre evidenziare i casi di attività ricettive nei condomino, in particolare dei Bed & Breakfast.
Diverse sentenze hanno dichiarato possibile l’apertura di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio anche laddove presente, nel regolamento condominiale, un divieto di utilizzare gli immobili con finalità ricettive proprio perché B&B non è considerato una struttura ricettiva propriamente intesa. Alla luce di questo, dunque, se in un regolamento condominiale viene dichiarato che un immobile non può essere utilizzato come struttura ricettiva, ciò non esclude la possibilità di aprire un Bed & Breakfast proprio perché questa è sì un’attività ricettiva, ma svolta senza carattere di continuità e con una serie di limitazioni. E ovviamente l’apertura di un B&B è possibile anche laddove nel regolamento non si faccia alcuna menzione circa la possibilità di aprire una struttura ricettiva.
In tali casi, ad ogni modo, il proprietario immobiliare che desidera aprire un B&B in condominio non può avviare l’attività ricettiva in totale libertà, ma deve seguire un preciso iter: è opportuno che il condomino che intende avviare quest’attività imprenditoriale comunichi questo suo intento in sede di assemblea condominiale, in modo da operare all’insegna della massima trasparenza e per evitare che possano insorgere in seguito dei reclami da parte di altri condomini.
Colonnine elettriche in condominio
Un altro aspetto su cui può essere utile fare una riflessione riguarda le colonnine elettriche di ricarica delle auto. È infatti importante sottolineare che le novità normative in materia di installazione delle colonnine elettriche in condominio devono anche integrarsi con la realtà condominiale. Di conseguenza, al fine di recepire e applicare i citati cambiamenti, occorrere adeguare i regolamenti condominiali in base a tali novità.
Teleassemblea: l’assemblea condominiale in videoconferenza ha valore?
Infine, altro aspetto da considerare, riguarda la possibilità della teleassemblea. Invero, in merito alle assemblee condominiali in videoconferenza – al di là delle ragioni contingenti e della scarsa attenzione che il legislatore dedica al settore condominiale sotto il profilo dell’adeguamento normativo alla mutata realtà tecnologica – possiamo comunque affermare che il repentino stravolgimento dovuto agli ultimi eventi ha messo a nudo l’inadeguatezza del sistema condominiale a fronteggiare un’emergenza che una preparazione informatica più evoluta anche e soprattutto a livello legislativo avrebbe permesso di gestire con meno affanni.
L’assemblea potrebbe essere consentita con la condizione che il regolamento di condominio di natura contrattuale o una delibera approvata all’unanimità contempli la cosiddetta teleassemblea e che contenga inoltre una disciplina dettagliata dell’iter che l’amministratore e i condomini devono seguire (dall’avviso di convocazione al corretto esercizio del diritto di voto online) che permetta a tutti l’effettiva partecipazione all’assemblea anche con la modalità telematica. Su questa seconda “modalità” è doveroso anche allargare lo sguardo ad altri settori, in cui lo svolgimento di adunanze, assemblee e riunioni – in genere con modalità in collegamento da remoto o comunque tramite strumenti tecnologici o informatici che prescindano dalla contemporaneità fisica nella medesima località – trova la sua abilitazione giuridica in un supporto legislativo e regolamentare ben individuato.
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