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L’accensione dei riscaldamenti (periodo, durata di ore, temperature massime… ) è regolata dal Dpr 74/2013, la norma che regola i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici negli edifici, e che suddivide l’Italia in sei zone climatiche. Tali aree sono classificate in funzione dei cosiddetti gradi-giorno, la somma estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura degli ambienti (fissata a 20 gradi) e la temperatura media esterna giornaliera.
Valori massimi della temperatura del riscaldamento
L’articolo 3 del Dpr fissa i valori massimi della temperatura ambiente, prevedendo che nelle abitazioni la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 20 gradi (più 2 di tolleranza, quindi i 22 gradi).
Periodi accensione dei caloriferi
Per ciascuna zona climatica, il successivo articolo 4 stabilisce i periodi di accensione-spegnimento nonché il tempo massimo di funzionamento dell’impianto (nella Zona C, solo per fare un esempio, è previsto che l’impianto resti acceso per un massimo di 10 ore), precisando che, al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge, «gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria».
Riscaldamenti: quando il sindaco può modificarne l’accensione?
Più precisamente, l’articolo 5 del decreto prevede che «i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili». Ciò significa, ad esempio, qualora si verificasse un’ondata di freddo anomala, che il sindaco può emanare un’ordinanza e modificare sia il periodo di accensione-spegnimento sia gli orari di erogazione del calore.
L’assemblea di condominio decide come distribuire le ore di accensione del riscaldamento
Da quando vige l’obbligo di installazione di termovalvole e ripartitori di calore, ciascun condomino può regolare la temperatura e di conseguenza il consumo, almeno nelle ore di funzionamento stabilite dal condominio, fermo restando che nella ripartizione complessiva della spesa vi è una quota fissa, che non dipende dal consumo.
Ad ogni modo, l’assemblea di condominio – con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio – può scegliere in che modo distribuire giornalmente le ore di accensione previste per ciascuna zona climatica.