La legge di riforma del condominio 220/2012, entrata in vigore il 17 giugno 2013, ha previsto all’articolo 7 dell’articolo 1129 del Codice civile che «l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio». La norma dispone, inoltre, che «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». E ancora, «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
L’amministratore fa da tramite
Ciascun condomino proprietario, quando lo ritiene opportuno, può chiedere all’amministratore di visionare il conto corrente condominiale. L’iter prevede che l’amministratore faccia “da tramite” e quindi, almeno in prima battuta, il condomino non può agire autonomamente.
Può succedere, però, che l’amministratore prenda tempo e non fornisca in tempi rapidi la documentazione contabile. In quel caso, uno o più condòmini possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria e proporre la revoca del mandato al professionista inadempiente. Se l’assemblea non si riunisce o qualora non si raggiunga il quorum richiesto, non resta che rivolgersi al giudice, che dopo le opportune verifiche, è legittimato a revocare l’incarico al professionista.
Non fornire le informazioni contabili rientra, infatti, fra le cosiddette “gravi irregolarità” previste dal Codice civile. In particolare, sempre l’articolo 1129 dispone che «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi ndr) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio». E ancora, «può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino (…) se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali (…) i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato».
Quando rivolgersi direttamente alla banca
L’Arbitro bancario (decisione n. 400 del 22 gennaio 2014) ha precisato che l’unico soggetto legittimato, in prima istanza, a ottenere l’estratto conto dalla banca o dall’ufficio postale è l’amministratore e, solo in seconda battuta, nel caso in cui l’amministratore venga meno al suo compito, il condomino interessato può rivolgersi alla banca. Sulla stessa linea il Garante della privacy, che nella newsletter n. 387 del 23 aprile 2015, ha spiegato che «nonostante il conto sia intestato al condominio, i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore, mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali».