Un’impresa vince un appalto del Comune per realizzare una bretella stradale ma durante i lavori qualcosa va storto e si allagano un immobile privato e i beni mobili ivi contenuti. Chi è responsabile e deve pagare i danni? Risponde a questa domanda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23442 /2018.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Treviso a cui il terzo danneggiato – il proprietario dell’immobile – si era rivolto in prima istanza ha ritenuto responsabile dei danni l’impresa appaltatrice rigettando la responsabilità anche del committente, ossia nel caso in esame del Comune. Stessa cosa decisa poi dalla Corte di Appello di Venezia. Il terzo danneggiato, allora, è ricorso in Cassazione, insistendo sulla responsabilità anche del committente e la Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, ritenendo così che nel caso in esame il committente – cioè il Comune – fosse responsabile. La Cassazione ha esteso la responsabilità al committente, cioè al Comune, data la sua posizione di garante della cosa affidata all’appaltatore. Di regola, nei confronti dei terzi danneggiati risponde l’appaltatore che svolge in autonomia la sua attività. Ma, se i danni sono stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto – in tal caso la bretella stradale – ne risponde il proprietario/committente in virtù del rapporto di custodia di cui all’art.2051 del Codice civile, salva la prova a suo carico del caso fortuito. Si legge così nella sentenza della Cassazione: “Il committente, anche durante lo svolgimento dell’appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l’appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l’onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l’affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l’appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest’ultima“.