Novità in tema di detrazioni fiscali sugli immobili arrivano dal Decreto Crescita, il Dl n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal primo maggio 2019. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.
Incentivo per l’acquisto di case antisismiche
Il Decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto un nuovo incentivo per chi acquista case antisismiche. In particolare tale incentivo prevede che a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” (indviduati da ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:
- 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Ora il Decreto Crescita ha esteso tale incentivo viene esteso agli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3.
Incentivi efficienza energetica e rischio sismico
Il Decreto inoltre introduce la possibilità per chi sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e per quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. In sostanza significa che il contribuente che effettua gli interventi in oggetto ha davanti a sé un’alternativa: scegliere di fruire dei bonus fiscali oppure avere uno sconto sulle spese dell’intervento da parte del fornitore. Il contributo sarà poi recuperato dal fornitore come credito d’imposta di pari entità, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Sulle modalità specifiche di come funzionerà tale sconto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.